Adempimenti per l'affidamento di lavori in appalto e i relativi obblighi in materia di salute

In caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dello stesso condominio ed in presenza del conseguente rischio di interferenze fra lavoratori diretti da datori di lavoro diversi, sussisterà, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, l’obbligo di cooperazione e coordinamento in merito all’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi lavorativi, con l’elaborazione di un unico documento di valutazione del rischio (DUVRI) che indichi le misure per ridurre al minimo il rischio derivante dalle suddette interferenze.

Al riguardo, appare opportuno puntualizzare come, in siffatte ipotesi, si applichino comunque i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 del codice civile, che impongono al legale rappresentante del condominio di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare in area condominiale.

Nel caso in cui il condominio commissioni, anche nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del T.U. sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

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