Autonomia delle responsabilità del direttore tecnico e del capo cantiere
Cassazione, sez. IV pen., 20.04.2021, n. 14639 (ud. 06.04.2021)
(rif. norm: artt. 19-20 d.lgs n.81/2008)
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il “capo cantiere” sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell’obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un “capo cantiere” non implica di per sé il trasferimento a quest’ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico. Il direttore tecnico è di solito responsabile della sicurezza del cantiere ed è titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale. Le funzioni del capo cantiere sono invece riconducibili e quelle proprie del preposto, in quanto egli sovrintende alle attività e quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte in cantiere.
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