Giurisprudenza

- Presupposto per l’insorgenza degli obblighi relativi ai lavori in quota
- Contenuto minimo del DVR e conseguenze di un’errata valutazione
- La responsabilità dell’ente ex d.lgs.. 231/2001 si fonda sulla colpa di organizzazione e si distingue dai profili di responsabilità penale delle persone fisiche
- L’obbligo formativo nei confronti di dirigenti e preposti deve essere adempiuto anche in caso di mancanza di formale nomina di questi
- Obblighi rispetto alle imprese esecutrici ed al subappaltatore
- La rilevanza del principio di effettività
- Infortunio del lavoratore in “ambiente confinato”
- Il datore di lavoro deve vigilare sull’osservanza delle prescrizioni impartite, anche al fine di evitare l’instaurarsi di prassi contra legem
- In assenza dei presupposti di una delega efficace il soggetto delegato può comunque essere inquadrato quale preposto di fatto
- I compiti del preposto si estendono al preposto di fatto
- Anche i tirocinanti rientrano nella figura del lavoratore beneficiario delle norme di sicurezza
- Le negligenza eccezionale del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro
- Le funzioni di garanzia dei coordinatori e la funzione di alta vigilanza
- Danno alla salute e prova del rischio specifico
- Modalità di espletamento della vigilanza da parte del datore di lavoro a mezzo dei suoi collaboratori
- Il comandante dell’ufficio di polizia locale deve fornire ai motociclisti l’adeguato equipaggiamento
- In caso di violazione dell’obbligo di formazione è irrilevante il comportamento imprudente del lavoratore
- Onere di verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori appaltati
- La mancata formazione del lavoratore può ascriversi all’interesse dell’ente a non sostenere costi aggiuntivi
- La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esime da responsabilità il datore di lavoro
- Il vantaggio per l’ente può derivare anche dalla velocizzazione dei tempi di produzione
- Il concetto di rischio interferenziale ha riguardo al rapporto tra organizzazioni di lavoro
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di variare le mansioni del lavoratore se quelle in atto risultino incompatibili con il suo stato di salute
- Il datore di lavoro che si accorga dell’inadeguatezza del PSC ha l’obbligo di segnalarlo
- Il datore di lavoro ha l’obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi e di organizzare un efficace Sistema di vigilanza, attraverso i propri collaboratori
- L’INAIL non copre il sinistro da rischio elettivo
- Limiti alla posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione
- Il lavoratore deve rifiutarsi di eseguire il lavoro in condizioni di rischio e deve, per quanto di sua spettanza, porre in essere le cautele necessarie per l’attività lavorativa
- I documenti concernenti il giudizio di idoneità alla mansione sono atti pubblici, la cui falsificazione è penalmente rilevante
- Formazione e informazione devono essere seguite da adeguata vigilanza
- Prescrizioni del medico competente, obblighi del datore di lavoro e sorveglianza da parte dei colleghi di lavoro del lavoratore
- Requisiti della delega e principio di effettività nel caso di delega inefficace
- Obbligo di predisporre adeguata tutela non solo per i dipendenti ma anche per i terzi
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo: insufficienza di un controllo formale
- Il mancato adempimento delle prescrizioni dell’organo di vigilanza relative ad un edificio scolastico di proprietà comunale determina la responsabilità del sindaco
- La mera esistenza di postazioni di lavoro in quota impone la previa adozione delle misure di sicurezza
- Responsabilità per prassi scorrette nell’attività lavorativa
- I dispositive di protezione individuale vanno forniti in concreto, a prescindere dalla loro considerazione nel DVR
- Autonomia delle responsabilità del direttore tecnico e del capo cantiere
- La pluralità delle violazioni non è di per sè incompatibile con la particolare tenuità del fatto
- Funzione di alta vigilanza ed obbligo di conoscenza dello stato dei luoghi di cantiere
- Il principio di effettività rileva anche per il periodo antecedente alla sua codificazione normativa
- Rischi di cantiere, rischi interferenziali e rischi specifici della singola attività
- Commissione del reato ed interesse o vantaggio dell’ente
- Al fine della cooperazione negli obblighi di sicurezza è irrilevante il tipo di contratto che lega le imprese
- Il giudizio in tema di colpa presuppone l’esigibilità del comportamento omesso
- Dovere di contribuzione tecnica alla valutazione del rischio e alla predisposizione di misure organizzative conseguenziali
- Posizione di garanzia del datore di lavoro di fatto; principio di effettività.
- La designazione del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è atto diverso dalla delega
- Gli obblighi di sicurezza sono dettati anche a tutela di terzi
- Il preposto e la responsabilità per il formarsi di una prassi illecita
- Informazione e formazione devono essere concrete e seguite dalla necessaria vigilanza
- La responsabilità per il formarsi di una prassi illecita postula la relativa conoscenza o conoscibilità
- Obbligo di verifica dell’idoneità dell’impresa appaltatrice
- Obblighi di sicurezza anche a beneficio dei fornitori che entrino in cantiere
- Obbligo di formare i dipendenti di cooperative per il trasporto di disabili
- La valutazione deve estendersi anche al rischio raro, che non è imprevedibile
- Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria
- In difetto di una delega conforme ai requisiti di legge l’esercizio di funzioni direttive di fatto non fa venir meno obblighi e responsabilità del soggetto obbligato in via diretta
- Obblighi di cooperazione e coordinamento in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di redazione del DUVRI
- Il titolare della posizione di garanzia non può invocare l’affidamento nel comportamento diligente del lavoratore
- Diversità degli obblighi del committente nel caso di presenza o meno di più imprese in cantiere
- Il contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro
- Il preposto è responsabile dell’infortunio qualora tolleri una prassi lavorativa contraria alle previsioni del piano di valutazione dei rischi e non eserciti una specifica vigilanza sui lavoratori
- L’onere della prova circa l’esistenza della delega grava sul datore di lavoro, il quale è comunque tenuto alla vigilanza sul delegato
- La messa in sicurezza dei luoghi di lavoro è finalizzata alla tutela sia dei lavoratori che dei terzi
- La recinzione del cantiere vale a tutelare sia i terzi che gli stessi lavoratori che operano all’interno
- Obbligo di tenere conto delle capacità e delle abilitazione del lavoratore cui si affida la guida di un veicolo
- E’ rischio interferenziale anche quello estraneo alle previsioni contrattuali ma prevedibile
- Rischio interferenziale come rischio di contatto tra organizzazioni
- Responsabilità per un pericolo noto, inadeguatamente fronteggiato
- I presupposti della cooperazione nel delitto colposo, con riferimento alla figura del capo-reparto
- Fornitore come responsabile civile nel caso di fornitura di macchinario pericoloso
- La responsabilità dei dirigenti scolastici
- I requisiti per l’individuazione del lavoratore dipendente ai fini dell’applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
- Responsabilità del datore di lavoro per prassi aziendali illecite dovute a difetto di formazione ed informazione.
- L’inosservanza delle disposizioni di prevenzione non esime da responsabilità neppure in caso di comportamento colposo del lavoratore
- Contratto di affitto di azienda: individuazione del soggetto tenuto ad adeguare i luoghi di lavoro alla normativa di prevenzione
- La richiesta di oblazione va effettuata prima dell’apertura del dibattimento senza alcun obbligo di reiterazione
- Interruzione della prescrizione dell’illecito dipendente da reato
- Alterazione del funzionamento del cronotachigrafo digitale
- Cinture di sicurezza, parapetti e impalcati
- Accorgimenti in caso di rischio di contatto con apparecchi conduttori di energia elettrica
- Obbligo di verifica dell’idoneità dell’impresa e dei lavoratori autonomi scelti
- Pluralità di posizioni di garanzia a tutela di aree diverse di rischio
- Responsabilità del datore di lavoro per prassi aziendali illecite solo se conosciute
- Il datore di lavoro è responsabile di una prassi aziendale illecita solo se ne è a conoscenza
- Il datore di lavoro è responsabile solo nel caso in cui violi una regola cautelare e sia possibile formulare un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento
- La responsabilità del datore di lavoro inadempiente rispetto agli obblighi di prevenzione non viene meno se l’infortunato abbia eseguito l’ordine di un terzo
- La valutazione del rischio deve essere specifica e considerare ogni concreta forma di utilizzo di prodotti pericolosi
- Pluralità di datori di lavoro e obblighi di ciascuno anche con riferimento alla figura del preposto
- In caso di cattiva gestione di un rischio di cantiere il datore di lavoro è responsabile anche con riferimento ad infortunio occorso a soggetto estraneo al cantiere
- Responsabilità del committente in relazione a lavori in prossimità di linee elettriche
- Responsabilità del datore di lavoro distaccante e distaccatario in caso di distacco fittizio
- Enti locali: organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente
- I presupposti per la configurabilità del concorso formale o del reato continuato tra le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza
- La formazione deve essere specifica con riferimento ai rischi propri della singola mansione o attività
- La responsabilità del datore di lavoro di fatto o occasionale
- L’individuazione dell’area di accesso al cantiere e gli obblighi conseguenziali
- L’estensione applicativa della nozione di lavori in quota