Cinture di sicurezza, parapetti e impalcati
Cassazione, sez. III pen., 27 maggio 2019 (ud. 26.3.19) n. 23140
(rif. norm.: artt. 10-16 DPR n.164/56)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare (così, Cass., sez. IV, n. 25134 del 19/4/2013, Urso). Di converso, l’uso delle cinture di sicurezza – misura di carattere generale e imperativo – deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall’alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l’esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt’al più, ad attenuare soltanto il rischio (Cass., sez. IV, n. 10213 del 13/1/2005, Vecchiato). Enunciando i principi di cui sopra, la Corte ha disatteso il rilievo del ricorrente, secondo cui l’adozione dei parapetti non sarebbe stata necessaria in cantiere, attesa la pacifica dotazione agli operai della cintura di sicurezza traduzioni in francese.
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