Commette il reato di peculato il dirigente che – in assenza di delibera dell’ente - paghi le sanzioni inflitte ad amministratori e dirigenti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali
La vicenda decisa – nel senso indicato nel titolo di cui sopra – dalla sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, del 16 settembre 2019, n. 38260 concerne la contestazione di peculato mossa ad un dirigente dell’area finanziaria di una società in house di un grande comune, il quale, approfittando della veste dirigenziale ricoperta, aveva distratto risorse della società ai fini del pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti – persone fisiche – per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali listor.se, che avevano dato luogo a responsabilità penale personale dei singoli addetti. Al di là del tema specifico inerente la veste giuridica del soggetto, e dunque la configurabilità del delitto di peculato piuttosto che di quello di appropriazione indebita, è indubbio che la questione rileva sotto il profilo della possibilità di utilizzare denaro della società o dell’ente per il quale hanno agito coloro che sono gravati da responsabilità penale, per pagare le sanzioni inerenti appunto il procedimento penale. E’, questa, una evenienza non infrequente, rispetto alla cui legittimità giuridica la Cassazione interviene ora a fare chiarezza. Premessa, dunque, come è ovvio, la natura esclusivamente personale (e cioè gravante sulle sole persone fisiche) della responsabilità conseguente alla commissione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (oltrechè di ambiente) la Corte si sofferma sulla valutazione delle caratteristiche della specifica procedura amministrativa (contemplata dal d.lgs. n.758/1994) di estinzione dei reati, subordinata al verificarsi delle due condizioni dell’adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall’art. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
La Corte fa proprio il principio di diritto delineato da ormai costante giurisprudenza, secondo cui, in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, dal legale rappresentante della società fanno scattare l’effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente all’epoca dell’accertamento (Sez. III, n. 29238 del 17/02/2017, P.M. in proc. Cavaliere; Sez. III, n. 18914 del 15/02/2012, Simone).
Ed invero, una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell’effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell’amministratore della persona giuridica, in luogo del contravventore persona fisica, si risolverebbe in un’irragionevole limitazione dell’ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell’incolumità dei lavoratori, nonché allo scopo di far introitare somme all’Erario, facendo passare in secondo piano l’interesse dello Stato alla punizione del colpevole.
Sembra dunque pacifico che la società o l’ente possa legittimamente provvedere al (tempestivo) pagamento in sede amministrativa della somma di denaro (pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, cosi da determinare – qualora ricorra anche l’ulteriore condizione dell’adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza – l’effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato. Il che tuttavia – precisa la Corte – non significa che la persona giuridica sia solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione amministrativa funzionale all’estinzione del reato contravvenzionale, posto che la procedura – certamente amministrativa – di estinzione del reato contravvenzionale, nell’ambito della quale può legittimamente inserirsi anche la persona giuridica, non trasforma l’illecito penale in un illecito amministrativo e posto che si tratta di contravvenzioni rispetto alle quali non è contemplata la responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs n. 231/2001 . La persona giuridica, in altre parole, non paga un debito proprio.
E dunque, la diretta attivazione della persona giuridica nell’ambito della procedura estintiva dell’illecito penale prevista dall’art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può ritenersi necessitata dalla previsione di una – inesistente – responsabilità in solido, ma può dipendere da regole interne all’ente ovvero dallo specifico rapporto contrattuale che lega ad essa il dipendente, e, comunque, dallo specifico interesse all’estinzione del reato contravvenzionale commesso dal proprio addetto nello svolgimento dell’attività lavorativa per conto dell’ente, salva sempre la possibilità di rivalsa nei confronti di quest’ultimo ove ne ricorrano i presupposti.
Peraltro, precisa la Corte, ferma la possibilità per l’ente di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa con valenza estintiva della contravvenzione elevata al proprio dipendente, l’impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine presuppone l’adozione di un atto formale da parte dell’ente, che deliberi l’uscita di cassa, seguendo le procedure interne previste dal proprio statuto o comunque dal regolamento interno.
E quindi, con riferimento alla vicenda oggetto del processo, se la società in house del comune (incaricata dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale) poteva in astratto legittimamente impegnare risorse dell’ente per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta, ai fini dell’estinzione dei reati attribuiti ai propri dipendenti (segnatamente il Presidente del C.d.A. di tale società, il dirigente dell’area manutenzione strade, il delegato per la sicurezza, i capisquadra) la destinazione all’estinzione di tali contravvenzioni delle risorse dell’ente, vincolate alla realizzazione di un interesse pubblico (segnatamente allo svolgimento di servizi connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza ambientale) presupponeva nondimeno
l’adozione di un provvedimento formale da parte dell’organo d’amministrazione, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti.
La mancata adozione di tale provvedimento formale comporta la conseguenza giuridica che la condotta dell’imputato, il quale ordinava il pagamento di cospicue somme prelevate dalla cassa dell’ente appuntando di suo pugno il riferimento ad una delibera del C.d.A. della società, in effetti mai adottata, non poteva che qualificarsi in termini di peculato: era stata infatti conferita al denaro pubblico – di cui l’imputato aveva la disponibilità giuridica in virtù dell’ufficio ricoperto – una destinazione non conforme agli scopi di pubblico interesse ad esso sottostanti.