Commissione del reato ed interesse o vantaggio dell’ente

 Cassazione, sez. IV pen., 25.03.2021, n. 11452 (ud. 22.01.2021)

(rif. norm: artt. 5-6 d.lgs. n.231/2001; art. 2087 cod. civ.; art. 590 cod.pen.)

Il decreto legislativo n.231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità (definita espressamente “amministrativa da reato”), rappresentata da una fattispecie complessa, in virtù della quale per configurare la responsabilità dell’ente è necessario non solo il compimento di un fatto-reato (tra quelli previsti ed elencati nella Sezione III), commesso da coloro che rivestono (in fatto o di diritto) una posizione apicale o persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi della società, ma anche che tale condotta sia espressione della politica aziendale della società o quanto meno derivante da una colpa di organizzazione . Nello specifico, qualora il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo sia stato commesso dal datore di lavoro, soggetto in posizione apicale, che non ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, l’ente deve rispondere dell’illecito salvo che, a mente dell’art.6 del citato d.lgs., non fornisca la prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La sussistenza dell’interesse (dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all’integrazione della responsabilità, in caso di violazione della legislazione speciale in materia di sicurezza del lavoro ovvero del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall’art.2087 cod.civ.
Nel caso di specie è stato ravvisato l’interesse dell’ente alla violazione delle misure di prevenzione, consistito nel risparmio dei costi di impresa corrispondente alla mancata spesa per il montaggio e l’impiego del materiale per realizzare il ponteggio necessario per lo svolgimento del lavoro in quota; tale lavoro era stato quindi eseguito in condizioni non sicure, determinando l’infortunio del lavoratore.

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