Consulente e non delegato del datore di lavoro

Il RSPP ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, per cui il datore di lavoro rimane, in genere, responsabile anche delle eventuali negligenze del RSPP. Quest’ultimo peraltro – come precisato anche dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.38343 del 24.4.2014, Espenhahn, relativa alla vicenda Thyssenkrupp – pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando anche eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. 

sentenza per esteso 

Audiosafety