Contenuto minimo del dvr e conseguenze di un’errata valutazione
Cass., sez. IV pen., 10.05.2022, n. 18401 (ud. 25.11.2021)
(rif. norm.: art. 28 d.lgs. n.231/2001)
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n.81/2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il contenuto qualificante e minimo del DVR deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dall’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. La redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione, d’altronde, non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.
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