Coordinatore per l'esecuzione: ormai definitivamente scolpita dalla giurisprudenza la funzione di alta vigilanza
Il tema dell’individuazione dei contenuti propri della funzione di vigilanza del coordinatore per l’esecuzione ha visto in passato maturare un indirizzo della giurisprudenza assai rigoroso, nel senso della puntualizzazione degli obblighi normativi in termini anche troppo rigidi ed eccessivi rispetto all’effettivo contenuto dei precetti. Il coordinatore per l’esecuzione è stato disegnato infatti come una sorta di “gendarme” di cantiere, chiamato ad assolvere compiti di controllo per taluni versi ultronei rispetto alle funzioni delineate dalle norme e comunque spesso di quasi impossibile adempimento pratico.
Da qualche anno, peraltro, si è fatta strada nel panorama giurisprudenziale un’interpretazione del complesso normativo opportunamente attenta ad una valutazione del ruolo delle singole figure coinvolte nell’organizzazione della sicurezza di cantiere che sia coerente con la ratio delle norme e non inutilmente penalizzante nei confronti dei singoli obbligati.
In questo senso è risultata fondamentale l’analisi operata per la prima volta dalla sentenza n. 18149 del 13.05.2010 della IV sezione penale della Cassazione, che, nel delineare le responsabilità del coordinatore per l’esecuzione, le valuta in rapporto ai compiti ed alle responsabilità delle altre figure soggettive contemplate dalle disposizioni specifiche del settore e, coerentemente, le delimita, in particolare rispetto ai compiti di sorveglianza propri del datore di lavoro e dei collaboratori di questi.
Occorre dunque, conformemente a quanto argomentato nella citata sentenza, muovere dalla considerazione del diverso ruolo rivestito, ai fini dell’organizzazione della sicurezza in cantiere, dalle figure che ruotano intorno al committente rispetto a quelle che tradizionalmente operano nella sfera del datore di lavoro. Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro, che è colui che ha la responsabilità dell'impresa ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne sopporta le connesse responsabilità. Ma nel peculiare contesto dell'attività cantieristica emerge anche la centralità della figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera e che assume una sfera di responsabilità elevata per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante dell’osservanza degli obblighi che la legge gli attribuisce, sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, obblighi che, secondo il disegno normativo, sono destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali.
La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo, per cui è possibile che egli designi il responsabile dei lavori, che ne diventa una sorta di alter ego, tanto che le norme imputano alternativamente all’una o all’altra figura l’adempimento degli obblighi. Inoltre, poichè sia il momento progettuale delle opere che quello esecutivo implicano conoscenze tecniche elevate, trova la propria ragion d’essere la previsione della cooperazione di soggetti qualificati, come il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che orbitano nella sfera del committente e contribuiscono all’adempimento degli obblighi che a tale sfera si riferiscono.
Dal complesso dei compiti attribuiti dalla legge alle diverse figure che operano nell’ambito di tale sfera la Corte trae, correttamente, la conclusione per cui il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, hanno un peculiare ruolo in tema di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere, per il cui esercizio si avvalgono dei coordinatori per la sicurezza.
E’ sulla base di queste premesse che si devono pertanto valutare i compiti del coordinatore per l'esecuzione; in tal senso deve senz’altro convenirsi con quanto argomentato nella citata sentenza della Suprema Corte, e cioè che la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandata a tale figura discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente – di cui il coordinatore è un fondamentale collaboratore – e, per altro verso, dal contenuto degli obblighi che la norma fa specificamente gravare sulla figura del coordinatore. La Corte precisa, in modo ineccepibile, che la funzione di vigilanza del coordinatore è "alta" e non si confonde con quella “operativa” demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso derivano poteri e doveri, come il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità con contestuali proposte operative. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito disporre l’immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative che gravitano nell’ambito dell’impresa esecutrice, e cioè datore di lavoro, dirigente, preposto.
Alla luce di tali principi, la Corte giunge alla condivisibile conclusione per cui per individuare le responsabilità nel caso di infortunio occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale esso è scaturito. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, sviluppo affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, o se invece l'evento sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, e della relativa sicurezza, rispetto alla quale al coordinatore è affidato il generale dovere di alta vigilanza, che, precisa la Corte, non implica normalmente la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto. Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore.
La conclusione così delineata è stata poi sostanzialmente seguita dalla giurisprudenza successiva, tanto che può attualmente considerarsi alla stregua di un orientamento consolidato. In termini si sono infatti espresse Cass., IV, 18.4.2011, n.15562, Cass., IV, 17.1.2013, n.443, Cass., IV, 7.1.2015, n.3809 e, da ultimo, Cass., III, 19.10.2015, n.41820. Quest’ultima pronuncia, in particolare, ha stigmatizzato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva condannato il coordinatore per l’esecuzione per talune contravvenzioni accertate nell’ambito di un cantiere edile ( relative, tra l’altro, a lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) senza precisare se le stesse attenessero al mancato esercizio di quelle funzioni di “alta vigilanza” che sono ormai considerate come il parametro oggettivo costante alla cui stregua va commisurato il giudizio di responsabilità a carico del coordinatore per l’esecuzione.
Sembra quindi potersi ormai concludere nel senso che i pregressi orientamenti rigoristici sono stati stemperati in una visione senza dubbio più coerente con l’impianto normativo. Non può certo dirsi che i coordinatori per l’esecuzione possano dormire sonni tranquilli, perché l’estrema rilevanza della funzione che svolgono origina responsabilità di fondamentale rilievo, ma certo quella figura di “gendarme di cantiere” di cui si è detto sembra potersi ora ascrivere a passati ed esauriti disegni.