Decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) del 17 giugno 2021
Il presente Decreto introduce “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Esso si compone di 19 articoli, nello specifico:
Art. 1 – Definizioni.
Art. 2 – Ambito di applicazione.
Art. 3 – Dati riportati nelle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dalla PN-DGC.
Art. 4 – Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC.
Art. 5 – Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione.
Art. 6 – Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione.
Art. 7 – Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Art. 8 – Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19.
Art. 9 – Struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile.
Art. 10 – Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico.
Art. 11 – Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC.
Art. 12 – Servizio di supporto all’utenza.
Art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC.
Art. 14 – Interoperabilità nazionale ed europea.
Art. 15 – Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC.
Art. 16 – Periodo di conservazione, diritti dell’interessato e informativa.
Art. 17 – Valutazione di impatto e misure di sicurezza.
Art. 18 – Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi.
Art. 19 – Copertura finanziaria.
Il testo integrale del DPCM è consultabile cliccando sul seguente link.