Diversità degli obblighi del committente nel caso di presenza o meno di più imprese in cantiere
Cassazione, sez. IV pen., 15 aprile 2020 n. 12174 (ud. 26.2.2020)
(rif.norm: art. 90 d.lgs. n.81/08)
In materia di sicurezza nei cantieri gli obblighi del committente sono diversamente declinati a seconda che si versi in ipotesi di cantieri cc.dd. sotto-soglia (art. 90 comma 9 d.lgs. n. 81/08) o nel caso in cui nel cantiere si trovino ad operare, anche non contemporaneamente, più imprese (art. 90 commi 3 e 4 dello stesso decreto).
Nel primo caso, infatti, il committente è tenuto alla verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, mediante richiesta della documentazione di cui alla lett. b) del comma 9 dell’art. 90 citato, ferma restando la sua responsabilità in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica. Nel secondo caso, invece, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90,d.lgs. n.81/2008, è effettivamente connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione . E’ pertanto sufficiente, per far scattare l’obbligo in questione, la possibilità di subappalto prevista in contratto. L’accertamento in ordine alla previsione – in base agli accordi tra committente e appaltatore – che più imprese, oltre a quella cui sono appaltati i lavori, lavorino nel medesimo cantiere costituisce una questione di fatto, da cui derivano in capo al committente dell’opera obblighi diversamente declinati dal legislatore, che deve essere dimostrata dall’accusa, qualora se ne voglia far discendere una responsabilità per violazione degli obblighi stessi.
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