Enti locali: organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente
Cassazione, sez. III pen., 17 aprile 2019 (ud. 17.12.18) n. 16762
(rif. norm.: artt. 2-32 d.lgs. n.81/2008)
Per le pubbliche amministrazioni l’art. 2, comma 1, lettera B, del d. lgs. n. 81/2008 prevede che rivesta il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Si tratta di un’attribuzione ex lege, che deroga al principio di rappresentanza dell’ente da parte dell’organo di direzione politica. Peraltro, con riferimento agli enti locali, qualora l’organo di direzione politica non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica. Non può ritenersi ad ogni modo valida la delega conferita ad un soggetto esterno, il quale può eventualmente essere designato come responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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