Formazione e informazione devono essere seguite da adeguata vigilanza

Cassazione, sez. IV pen., 07.07.2021, n. 25745 (ud. 07.04.2021)

(rif. norm: artt. 18-71-73 d.lgs n.81/2008)

La disposizione di cui all’art. 18 del d.lgs. 81/2008, prima ancora della previsione di cui alla lettera i), che impone di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento”, introduce alla lettera f), quella di “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”. Si tratta di due disposizioni che si intersecano fondando la struttura stessa degli oneri di tutela incombenti sul destinatario delle norme antinfortunistiche, che costituiscono parte del nucleo dell’obbligo prevenzionale, nel riflesso che inerisce al rapporto fra imprenditore e lavoratore, e che impongono al primo di proteggere, formare e vigilare. Questo rapporto fra le attività imposte al datore di lavoro, al fine di assicurare la tutela dei lavoratori, la cui salute è considerata vero e proprio limite all’attività produttiva, alla sua utilità sociale, nonché alla produzione del relativo profitto, non è scindibile. Tanto che la sola formazione ed informazione non esonera il datore di lavoro dal proteggere (adempiendo agli oneri di fornire adeguati mezzi di tutela individuali e collettivi, nonché predisponendo il documento di valutazione dei rischi, finalizzato all’adozione delle misure di adeguamento della produzione alla tutela della salute del lavoratore), né dal vigilare (verificando l’osservanza delle disposizioni aziendali rivolte alla sicurezza delle lavorazioni e l’utilizzo dei presidi). Così come la sola protezione non esonera dalla vigilanza, né dalla formazione ed informazione, coincidendo la prima, in assenza delle altre, con il rinvio al lavoratore della scelta di adeguarsi alle misure protettive. Dunque, posto che l’adempimento degli obblighi prevenzionali deve essere completo, il datore di lavoro, nell’ambito dell’attività di impresa, non deve solo predisporre procedure di lavoro che evitino il prodursi di eventi lesivi e mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate (art. 71 d.lgs. 81/2008), ma deve formare ed informare i lavoratori sulle medesime e sulle modalità di utilizzo dei macchinari utilizzati (art. 73 d.lgs. 81/2008), vigilando affinché dette procedure ed il corretto utilizzo degli strumenti siano effettivamente seguiti dai lavoratori.

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