Funzione di alta vigilanza ed obbligo di conoscenza dello stato dei luoghi di cantiere
Cassazione, sez. IV pen., 20.04.2021, n. 14627 (ud. 17.03.2021)
(rif. norm: art. 92 d.lgs. n.81/2008 )
La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l’ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi, le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza. Peraltro, il rischio connesso alla presenza di una linea elettrica in quota in prossimità del cantiere deve ritenersi un rischio generico, derivante cioè dalla conformazione generale del cantiere stesso, per cui, soprattutto qualora previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, deve essere adeguatamente conosciuto e valutato dal coordinatore per l’esecuzione – tanto più se egli abbia redatto il PSC – il quale deve quindi verificare l’attuazione di quanto previsto nel piano con riguardo all’idoneità di un mezzo meccanico impiegato per il sollevamento delle strutture metalliche e destinato ad operare in prossimità delle linee elettriche.
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