Generalita'

La figura del coordinatore per la sicurezza nella progettazione nei cantieri è definita nel d. lgs. n. 81/2008, all’art. 89, in apertura del Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili. Si tratta del soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91, vale a dire durante la fase di progettazione, redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. In dettaglio, il fascicolo deve indicare la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Le misure da adottare, in particolare, prendono in considerazione i seguenti aspetti:accessi ai luoghi di lavoro; sicurezza dei luoghi di lavoro; impianti di alimentazione e di scarico; approvvigionamento e movimentazione dei materiali e delle attrezzature; igiene sul lavoro; interferenze e protezione dei terzi.

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