Generalita'
La figura del «dirigente» è descritta dall'art. 2 del d. lgs. n. 81/2008. In tale norma il dirigente è definito come "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa".
Si tratta, pertanto, di una figura apicale che esercita un effettivo potere organizzativo dell'attività lavorativa, in quanto provvede a decidere le procedure di lavoro e ad organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale.
I dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque anche a prescindere da incarichi formali) vigilare sulla regolarità delle lavorazioni dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, organizzando la produzione in modo tale da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti in grado di vigilare sull'effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo.