Generalita'
Le funi e le catene sono attrezzature di lavoro utilizzate nella movimentazione ed il sollevamento di carichi. Le disposizioni di sicurezza ad esse relative vengono ampiamente trattate dal D.Lgs. 81/2008 all’interno del Titolo III e dell’allegato V e VI. In particolare, il punto 3.1.11 dell’Allegato V recita che “le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai Regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene”. Inoltre, “Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti. Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari”. Nell’Allegato VI, punto 3.1.2 viene inoltre esplicitato che “le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante” ed il controllo deve essere effettuato da personale competente.