Generalita'
Il vaccino antitetanico, disponibile in Italia dai primi anni quaranta, è costituito da anatossina tetanica, cioè dalla tossina originaria resa innocua mediante procedimenti chimici che conservano però la sua capacità di stimolare la produzione di anticorpi protettivi. La legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria all’art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- lavoratori del legno
- metallurgici e metalmeccanici
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri,fantini
- conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori
- minatori
- fornaciai
- operai e manovali addetti all’edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
-
personale delle ferrovie
elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85) - marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
- per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.