Generalita'
Con il termine amianto o asbesto si indica un gruppo di minerali a struttura microcristallina e di aspetto finemente fibroso, composti da silicato di magnesio, calcio e ferro, caratterizzato da una pesante azione cronico-irritativa e dalla capacità di induzione cancerogena a carico dell’apparato respiratorio. Da quando sono emersi gli effetti nocivi sulla salute dei lavoratori esposti a tale sostanza, le norme sulla salubrità nei luoghi di lavoro hanno cominciato ad occuparsi del rischio di esposizione all’amianto, diventando man mano sempre più specifiche sino al d.lgs. n. 277/91, relativo al recepimento di direttive comunitarie che stabilivano i limiti di esposizione per l’effettuazione di attività in cui vi era presenza di amianto, visto e considerato l’alto tasso di mortalità dei lavoratori interessati. Attualmente il d.lgs n. 81/08 tratta il tema agli articoli 247 e ss. In particolare, nel Testo Unico è stabilito che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto ed è obbligato a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.