Generalita'

La definizione di addestramento è  riportata nell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2008, ma sussistono delle specificazioni sul tema nell’art. 37, comma 5 e il richiamo alle esigenze di addestramento nel Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, let. f). L’art. 2 alla lettera c) definisce l’addestramento come il  “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.Per il legislatore, dunque, l’addestramento non si esaurisce in una attività singola, ma richiede la programmazione e l’attuazione di un “complesso” di attività, che perseguono non soltanto obiettividi apprendimento nell’area del “sapere fare”, ma anche nelle aree del “sapere” e del “sapere essere”. Per queste ragioni, l’addestramento è un componente che va integrato nei processi formativi. Non c’è possibilità di sviluppare un adeguato “sapere fare” senza agire anche sulle conoscenze e capacità percettive. Ancora, il comma 5 dell’art. 37 stabilisce che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il comma 2 dell’art. 28 definisce i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi. Tra questi contenuti è previsto che ci sia “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.

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