I dispositive di protezione individuale vanno forniti in concreto, a prescindere dalla loro considerazione nel dvr
Cassazione, sez. IV pen., 18.05.2021, n. 19557 (ud. 14.01.2021)
(rif.norm: artt. 18-28 d.lgs n.81/2008)
Secondo il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 18, comma 1, lett. d), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 d.lgs. citato. Nella specie l’infortunio al lavoratore era stato determinato dall’omesso utilizzo da parte del lavoratore stesso degli spingitoi, strumenti necessari ad evitare rischi di lesioni alle mani, che il datore di lavoro non aveva messo a sua disposizione. Gli spingitoi, infatti, avrebbero consentito di muovere il pezzo incontro alla sega e di mantenere le mani a debita distanza, senza farle entrare in contatto con la lama, come invece accaduto. Si è accertata l’inesistenza di altri tipi di protezione per le mani e si è evidenziato che il copri lama serviva solo a proteggere il macchinario e non il lavoratore e che la lama risultava protetta da un’apposita cuffia, la quale, però, al fine di permettere il taglio, risultava scoperta per circa cm. 1,5. Si è altresì sottolineata l’erroneità della valutazione dello stesso teste persona offesa circa l’impossibilità di utilizzare quel macchinario con gli spingitoi, tanto è vero che, successivamente all’incidente, i medesimi dispositivi di protezione erano stati adoperati per l’esecuzione delle operazioni materiali e che il titolare dell’azienda aveva proibito ulteriori lavorazioni dei pezzi aventi una larghezza inferiore al metro quadro.
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