I presupposti per la configurabilità del concorso formale o del reato continuato tra le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza

Cassazione, sez. VII pen., 17 aprile 2019 (ud. 8.2.19) n. 16715

(rif. norm.: artt. 42-81 cod.pen.)

Per la configurabilità del concorso formale tra diverse contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con la conseguente applicabilità della pena per la violazione più grave, aumentabile in astratto fino al triplo, ma di solito in concreto aumentata solo marginalmente), deve ricorrere la condizione richiesta dal comma primo dell’art. 81 c.p, ossia la violazione di diverse disposizioni di legge ovvero la commissione di più violazioni della medesima disposizione di legge con una sola azione od omissione. Se le condotte sono diverse (nella specie, omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale ed omessa formazione) la disciplina in questione è inapplicabile. Quanto alla disciplina del reato continuato, è ben vero che l’art. 81, comma secondo, cod. pen., non pone alcuna distinzione tra delitti e contravvenzioni, limitandosi a stabilire che soggiace alla stessa pena prevista per il concorso formale “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. La norma, infatti, si riferisce alle violazioni in genere e dunque ai reati, che possono essere indifferentemente sia i delitti che le contravvenzioni. La riconduzione dei diversi reati, purché non eterogenei, ad un trattamento sanzionatorio unico, rientra tuttavia nelle previsioni di detta norma alla sola condizione che in tema di continuazione l’elemento soggettivo comune ai reati presi in esame sia il dolo e non la colpa: solo con riferimento a reati intenzionalmente commessi può infatti postularsi l’unicità del disegno criminoso. Tale circostanza è però da escludersi, di solito, con riferimento alle contravvenzioni in questione, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. Per lo più le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sono da ricondurre a colpa, e quindi, se non può applicarsi la disciplina del reato continuato, il trattamento sanzionatorio è di solito più mite, rispetto a quanto non sarebbe in caso di violazione intenzionale.

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