Il crollo del convitto nazionale a l'aquila: una dolorosa vicenda in tema di responsabilità nella gestione della sicurezza di immobili pubblici
Giunge a conclusione, con la sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione in data 21 gennaio 2016 (udienza del 23 ottobre 2015, ric. Bearzi ed altri) la dolorosa vicenda relativa al tragico evento verificatosi nella notte del 6 aprile 2009, allorquando, a seguito di una violenta scossa sismica, ormai tristemente nota alle cronache, l'edificio che ospitava il Convitto nazionale a L'Aquila subiva rilevanti crolli di porzioni di muratura e dei solai, dai quali derivavano il decesso di tre persone e lesioni personali ad altre.
Al dirigente scolastico del Convitto è stato mosso l'addebito colposo di non aver valutato la totale inadeguatezza, dal punto di vista statico e sismico, dell'edificio, vetusto nelle strutture e mai sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di tutti i certificati dì idoneità ed agibilità ed indicato in diversi documenti ingegneristici come edificio di media-elevata vulnerabilità sismica; di aver colposamente omesso di adottare provvedimenti volti allo sgombero dell'edifìcio o comunque alla salvaguardia dell'incolumità degli studenti, pur a seguito di numerose e rilevanti scosse sismiche verificatesi in precedenza; di avere omesso di redigere un idoneo piano per la sicurezza; di avere infine omesso qualunque valutazione sull'adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza statica e sismica.
Al dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia di L'Aquila, ente tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, è stato mosso l'addebito di non aver valutato la totale inadeguatezza del medesimo edificio e di non aver adottato provvedimenti per lo sgombero e la sicurezza dell'edificio o comunque per la salvaguardia degli ospiti.
E’ chiaro che la triste vicenda ha originato diverse problematiche e plurimi profili di interesse sotto l’aspetto giuridico, ma in questa sede si vuole soffermare l’attenzione esclusivamente sul tema relativo all’individuazione degli obblighi che, nel caso di divergenza tra il soggetto proprietario e/o gestore dell’immobile in cui viene svolta un’attività di interesse pubblico e il soggetto tenuto alla manutenzione dell’immobile, afferiscono ai soggetti stessi, nella finalità di tutela della sicurezza individuale e della incolumità pubblica.
La prima, basilare questione evidenziatasi nel processo attiene all'esistenza o meno di un rischio prevedibile e governabile, posto che, nell’impossibilità di configurare un rischio siffatto, i tristi eventi accaduti non avrebbero potuto che ascriversi a caso fortuito o a forza maggiore. Al riguardo va segnalato che nel corso del procedimento la fragilità delle strutture crollate è emersa oggettivamente, a posteriori, a seguito dei rilevantissimi crolli; ed è stata altrettanto oggettivamente constatata dagli esperti. Rilevava però anche, ai fini della configurazione della colpa, accertare se la fatiscenza del manufatto e la sua inadeguatezza a fronteggiare rilevanti eventi sismici fossero note o conoscibili. In breve, si trattava di valutare la prevedibilità ex ante del rischio sismico poi drammaticamente concretizzatosi. A tale riguardo la Corte di Cassazione ha fatto propri i risultati delle sentenze di merito che, sulla base di argomenti fattuali plurimi e coerenti (i rapporti delle persone che negli anni si erano occupate della sicurezza e della manutenzione dell'edificio; le narrazioni degli studenti; soprattutto la relazione di Abruzzo Engeneering, società che aveva individuato rischi specifici che si sono concretizzati proprio nei punti dell'edificio che erano stati indicati come fragili) hanno consentito di concludere nel senso della prevedibilità dell'evento costituito dal danno sismico.
La Corte ha poi richiamato il proprio orientamento secondo cui i terremoti, anche di rilevante intensità, sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come accadimenti eccezionali ed imprevedibili, quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche (particolarmente, Sez. 4, del 27/01/2010 n. 24732). In breve, si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez. 4, 16/11/1989 n. 17492) sulla base di un approccio improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e direttive che ne promanano.
Ebbene, nel caso in esame, i giudici hanno attribuito assorbente rilievo al fatto che l’immobile si trovasse in un’area a discreto rischio sismico, che uno sciame sismico si protraesse da tempo con incalzante intensità e che, soprattutto, nella tragica notte già due violentissime scosse avessero suscitato speciale allarme e fondate preoccupazioni nei giovani allievi ospiti del fatiscente Convitto.
Poste tali premesse di carattere generale sul rischio e sul suo governo, la Corte ha osservato che gli imputati rivestivano ruoli istituzionali dai quali derivava l'obbligo giuridico di evitare l'evento ai sensi dell’art. 40 capoverso cod. pen.; rivestivano, in altri termini, una posizione di garanzia.
Innanzi tutto, il dirigente scolastico del Convitto era il rappresentante dell’ente proprietario dell'edificio, alla luce della disciplina legale che per le istituzioni educative come i Collegi nazionali esclude il trasferimento della proprietà alla Provincia e prevede invece che la gestione degli immobili sia disciplinata da apposita convenzione tra la stessa Provincia e l'Ente proprietario. I giudici inoltre hanno indicato le fonti giuridiche che individuano e modellano l'obbligo giuridico di agire per evitare l'evento: la veste di datore di lavoro, quella di responsabile dell'ente proprietario dell'edificio, la qualità di dirigente dell'istituzione, nonché la convenzione di ospitalità rispetto agli studenti,posto che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione contrattuale di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
A conclusioni diverse è giunta la Corte, per un primo aspetto, a proposito del dirigente tecnico dell'edilizia scolastica della Provincia. Invero, pur affermando che egli, in tale veste, era chiamato a gestire la convenzione che regolava i rapporti tra i due Enti in ordine alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed alla ristrutturazione del manufatto, la Corte ha però sottolineato come l'opera di ristrutturazione dell'edificio – sicuramente necessaria – trascendesse radicalmente il ruolo tecnico del dirigente e coinvolgesse, anche sul piano della garanzia, il vertice politico della Provincia. Senza dubbio l'imputato non aveva in tale ambito alcun potere di spesa ed il compito di collaborazione tecnica era stato svolto da lui anche con la elaborazione, tempo addietro, di un progetto di massima.
Ma la Corte ha preso in esame anche l'altra dimensione della posizione di garanzia del dirigente tecnico dell'edilizia scolastica della Provincia, quella, cioè, afferente alla collaborazione tecnico-scientifica ed anche operativa, funzionale all'attuazione dell'obbligo di protezione nei confronti delle persone che occupavano l'edificio.
In questo senso, il ragionamento ha preso le mosse dalla considerazione che l'istituzione scolastica non disponeva né di risorse né di competenze professionali per assicurare la sicurezza dell'edificio, per cui si avvaleva della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché dei tecnici della Provincia. Il responsabile del servizio collaborava con riguardo all'obbligazione datoriale, mentre la struttura della Provincia era l'interlocutore sulle problematiche più squisitamente strutturali, afferenti anche alla sicurezza sismica. Sussisteva quindi un obbligo di collaborazione nella valutazione e gestione del rischio sismico, posto che la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici scolastici afferiscono non solo ad istanze di funzionalità ma anche di sicurezza e che la Provincia, con i suoi organismi tecnici, è chiamata in ogni direzione a fornire la collaborazione occorrente.
Ha affermato inoltre la Cassazione che l'esistenza di un obbligo di collaborazione informativa e valutativa sui temi della sicurezza è idonea a fondare l'obbligo giuridico di cui si discute anche nelle situazioni nelle quali, come nel caso in esame, l'agente non sia munito di autonomo potere di gestione operativa del rischio. Tale conclusione mutua invero il principio più volte espresso dalla giurisprudenza con riferimento alla posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si tratta, infatti, di figura dotata di una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico, ma priva di autonomia decisionale. Essa tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti con distinti ruoli e competenze. Non vi è perciò dubbio che tale figura sia destinataria di un obbligo giuridico afferente al diligente svolgimento delle indicate funzioni. D'altra parte, tale ruolo è parte inscindibile di una procedura complessa, che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro.
Tali principi sono stati trasposti nel differente ma analogo ambito oggetto del procedimento in questione, nel quale, pur essendo le decisioni operative demandate ad altri soggetti, il compito di segnalazione e di informazione assumeva speciale rilievo ed era parte di un contesto cooperativo complesso che vedeva l'interazione di differenti figure.
E a definire il complesso ragionamento come sopra sintetizzato la Corte ha richiamato il terzo comma dell’art. 18 del T.U. n. 81/2008, alla cui stregua gli obblighi relativi ad interventi strutturali e di manutenzione per garantire la sicurezza degli edifici assegnati in uso alle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. E dunque, nel caso in esame gli obblighi afferenti al Convitto si riverberavano sulla Provincia, titolare appunto dell’obbligo manutentivo. E la normativa aggiunge che gli obblighi di cui si parla si intendono assolti da parte dei dirigenti degli uffici cui si riferisce l'istanza di sicurezza attraverso la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente. Ciò implica, nel caso in esame, che il dirigente scolastico era tenuto, con effetto liberatorio, a richiedere all'Amministrazione provinciale gli interventi di sicurezza occorrenti.
Un bel coacervo, insomma, di obblighi e responsabilità, ma la conclusione desolante è, ancora una volta, quella per cui la pluralità di obbligati non equivale di per sé, purtroppo, alla garanzia del raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza.