Il d. lgs. n. 81/2008 si applica alle attività di volontariato?
La disciplina applicabile alle associazioni di volontariato, di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rinviene nell’articolo 3, comma 12-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito T.U.).
Tale disposizione stabilisce che nei riguardi dei soggetti de quo troveranno applicazione le disposizioni relative ai lavoratori autonomi, di cui all’articolo 21 del T.U., il quale, a sua volta, prevede che i componenti dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del codice civile (e gli altri soggetti indicati nella stessa norma), soggiacciono all’obbligo di:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni dello stesso titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
La medesima norma, al comma 2, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’art. 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
La norma di cui all’articolo 3 su richiamata, inoltre, prevede che “con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.
Giova ricordare, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del T.U. “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:……….g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266”.
Sulla base delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, l’organizzazione di volontariato che non abbia lavoratori subordinati o equiparati sarà tenuta unicamente ad attuare gli adempimenti di cui all’articolo 21 su richiamato ed il rappresentante legale dell’ente non potrà, per ciò stesso, considerarsi datore di lavoro.