Il datore di lavoro è responsabile solo nel caso in cui violi una regola cautelare e sia possibile formulare un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento
Cassazione, sez. IV pen., 08 maggio 2019 (ud. 22.1.19) n. 19381
(rif. norm.: artt. 2-17-18 d.lgs. n.81/2008; art. 41-43-45 cod.pen.)
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso. Non risponde, di conseguenza, dell’infortunio il datore di lavoro laddove si accerti che la causa assorbente che ha determinato l’evento lesivo sia costituita dall’inatteso sganciamento dell’imbracatura fornita al lavoratore. Trattasi di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, giacché il contesto della prestazione del lavoro non poteva certo consentire al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo e dell’efficienza dello strumentario di sicurezza.
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