Il lavoratore deve rifiutarsi di eseguire il lavoro in condizioni di rischio e deve, per quanto di sua spettanza, porre in essere le cautele necessarie per l’attività lavorativa

Cassazione, sez. IV pen. 01.07.2021, n. 25062 (ud. 27.05.2021)

(rif. norm: art. 117 – allegato IX d.lgs n.81/2008)

Il lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice, nell’effettuare lavori in prossimità di parti attive, deve rispettare almeno una delle precauzioni di cui all’art. 117 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia: “mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del d.lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche”. L’eventuale impossibilità di procedere secondo le predette prescrizioni non può certo legittimare il prosieguo delle attività pericolose e non esime da responsabilità il lavoratore che rinunci ad astenersi dal manovrare in condizioni di pericolo; tale responsabilità può concorrere con quella del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, nel caso in cui questi non abbiano garantito l’espletamento dei lavori in condizioni di sicurezza.

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