Il mancato adempimento delle prescrizioni dell’organo di vigilanza relative ad un edificio scolastico di proprietà comunale determina la responsabilità del sindaco

Cassazione, sez. III pen., 28.05.2021, n. 21064 (ud. 06.05.2021)

(rif.norm: artt.64-68-83-87 d.lgs n.81/2008)

Il sindaco di un piccolo comune è stato dichiarato  colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 64 e 68, comma 1, lett. b), 83, 87, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver ottemperato all’ordine di adempimento a prescrizioni impartitegli in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dall’organo di vigilanza, con riferimento alle criticità di un edificio scolastico di proprietà comunale. Era stato accertato il mancato adempimento alle prescrizioni stesse, nonostante le proroghe concesse su richiesta del contravventore. Si lega dunque la colpevolezza dell’imputato alla sola mancata ottemperanza alle prescrizioni. Il sindaco non aveva del resto argomentato il proprio difetto di responsabilità, ma aveva anzi chiesto la proroga del termine fissato per l’adempimento. Come è noto, nel momento in cui impartisce la prescrizione l’organo di vigilanza si limita ad individuare il legale rappresentante della società o dell’ente interessato, ma non formula alcun giudizio approfondito in tema di responsabilità, come invece accade in esito al ben diverso procedimento che riguarda un infortunio occorso nell’ambito dell’attività lavorativa.

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