Il principio di effettività rileva anche per il periodo antecedente alla sua codificazione normativa

Cassazione, sez. IV pen., 15.04.2021, n. 14196 (ud. 18.03.2021)

(rif. norm: art. 299 d.lgs. n.81/2008 )

In tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all’art. 299 del d.lgs. n.81/2008 (rubricata “esercizio di fatto di poteri direttivi”) per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza del 2014 sul caso Thyssenkrupp) e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Ne deriva che la codificazione della c.d. ‘clausola di equivalenza avvenuta con il predetto d.lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all’introduzione dell’art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale.

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