Il sistema normativo antinfortunistico: da un modello iperprotettivo ad un modello collaborativo
Un tema centrale nelle dispute giudiziarie in materia antinfortunistica è quello della rilevanza del comportamento colposo del lavoratore nella catena causale che ha determinato l’infortunio. Si assume spesso, da parte delle difese, che l’evento lesivo deve ascriversi alla condotta dello stesso lavoratore infortunatosi – con il che verrebbe meno la rilevanza causale di eventuali omissioni del datore di lavoro nell’approntamento delle cautele di prevenzione – ma si ribatte, quasi costantemente, da parte degli organi giudiziari, che la rilevanza causale del comportamento del lavoratore va limitata ai soli casi di comportamento “esorbitante” o “abnorme”, come tale esulante rispetto alla sfera di prevedibilità che le norme di prevenzione mirano a governare.
Questo orientamento interpretativo, senza dubbio in linea con la natura e la funzione precipua delle disposizioni prevenzionistiche, merita però una riflessione, che prenda in considerazione anche la diversa prospettiva in cui il quadro normativo susseguente alla direttiva europea n.391/89 ha collocato la figura del lavoratore, riguardato non come beneficiario primario e diretto del sistema di prevenzione, ma come parte attiva, egli stesso, di tale sistema.
Una recente sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione (la n.41486 del 15 ottobre 2015, udienza del 5 maggio 2015, ric. Viotto) si è fatta carico dell’esigenza di operare una lettura del più recente sistema normativo che consenta di apprezzare la diversità del ruolo attribuito al lavoratore come partecipe della sicurezza e quindi di valutare la permanente validità dell’indirizzo interpretativo volto a circoscrivere, nel senso indicato, la sfera di rilevanza causale della condotta negligente del lavoratore infortunatosi.
La pronuncia in questione è partita dalla considerazione per cui il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante, era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Tale secondo modello risulta normativamente delineato dapprima con il d.lgs. n.626/94 ed ora con il testo unico della sicurezza, d.lgs 9.04.2008 n. 81.
I due provvedimenti legislativi hanno recepito quanto affermato dalla direttiva quadro n.89/391, la quale si è fatta carico di delineare la nuova collocazione del lavoratore ai fini prevenzionistici, stabilendo (art.13) il principio generale, al quale sono finalizzati i diversi obblighi specifici, per cui “è obbligo di ciascun lavoratore prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonchè di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro”.
Ed in effetti la lettura degli obblighi delineati a carico del lavoratore dapprima dall’art. 5 del d.lgs. n.626/94 e poi dall’art. 20 del d.lgs. n.81/2008 esplicita in modo evidente il compito, demandato a tale soggetto, di collaborare con gli altri obbligati al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza.
Fondamentali risultano ora, a tale proposito, le disposizioni di carattere generale di cui al primo comma dell’art. 20 (per cui ciascun lavoratore prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonchè di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro) ed al secondo comma , lettera a) del medesimo articolo (per cui compete al lavoratore contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro). Il lavoratore, all’evidenza, non è più solo il mero beneficiario passivo degli obblighi prevenzionistici, non vanta più solo il diritto ad essere protetto, ma è anche titolare del dovere di collaborare con gli altri garanti della sicurezza, in una prospettiva di diffusione – appunto “collaborativa” – dell’organizzazione prevenzionistica.
Tale modello non esclude, però, sottolinea anche la sentenza in commento, che permanga la centralità del ruolo del datore di lavoro, quale titolare del potere di organizzazione del complesso dei fattori di impresa e dunque quale garante primario del dovere di sicurezza.
Ed invero la citata direttiva europea ha tenuto a ribadire che l’elevazione del grado di partecipazione del lavoratore all’attuazione della sicurezza non incide sulla titolarità e sulla commisurazione degli obblighi che gravano sui soggetti cui spettano le scelte fondamentali e quindi, nel delineare gli obblighi dei datori di lavoro, ha precisato (art.5,3° comma) che “gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro”.
La permanente centralità della funzione del datore di lavoro trova conferma nell’obbligo generale di vigilanza che grava su tale soggetto ai sensi del terzo comma dell’art. 18 del d.lgs. n.81/2008 e comporta dunque che l’obbligo di adozione dei dispositivi di sicurezza, o anche la vigilanza sull’adozione degli stessi da parte del lavoratore, non possano certo essere sostituiti dall'affidamento, del datore di lavoro, sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo.
Aggiunge a tal proposito la Corte nella sentenza in commento che in giurisprudenza si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all’art. 2087 c.c.), a delineare – a seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e poi del T.U. n.81/2008 – il concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva e, conseguentemente, a governare. Ed in connessione con l'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare (ecco la funzione del c.d. DVR), si sono individuati i criteri che consentano di stabilire se la condotta del lavoratore si appalesi come appartenente ovvero estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello di comportamento “abnorme" del lavoratore.
Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo; il secondo si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta.
In entrambi i casi si tratta di caratterizzazioni della condotta del lavoratore palesemente estranee a quel "principio di autoresponsabilità del lavoratore” che si delinea alla stregua delle previsioni normative riferite a tale figura. Si tratta, in altre parole, di condotte che sfuggono al possibile dominio, da parte del datore di lavoro, dell’area di rischio in seno alla quale è prevedibile che il lavoratore, per imprudenza, distrazione, stanchezza, fatica, eccesso di zelo, ecc., possa venire meno a quegli obblighi di collaborazione che le norme configurano a suo carico; sono condotte che eccedono quell’ambito di prevedibilità rispetto al quale le norme – che sono appunto “di prevenzione” – impongono al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori quella tutela che vale a rendere evitabili eventi lesivi per l’appunto “prevedibili”.
In buona sostanza, pur alla stregua del nuovo modello di sicurezza, permane la centralità della funzione di tutela attribuita al datore di lavoro e per qualificare la condotta del lavoratore che esula da tale tutela si abbandona il criterio esterno della eccentricità rispetto alle mansioni svolte e lo si sostituisce con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Il datore di lavoro – sottolinea la sentenza in commento – non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.