In caso di cattiva gestione di un rischio di cantiere il datore di lavoro è responsabile anche con riferimento ad infortunio occorso a soggetto estraneo al cantiere
Cassazione, sez. IV pen., 03 maggio 2019 (ud. 5.2.19) n. 18344
(rif. norm.: artt. 2-18-109-113 d.lgs. n.81/2008)
In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata. Nella specie, l’incidente era da ricollegarsi con certezza alla realizzazione del ponteggio secondo criteri non adeguati alla normativa prevenzionistica (per essere lo stesso privo di protezioni, parapetti e parapiedi in più punti, compreso quello di caduta), all’utilizzo di una scala inidonea (rispetto a quanto disposto dall’art. 113, d.lgs. n.81/2008), atteso che essa non poteva essere ancorata alla pavimentazione del piano di calpestio, nonché alla mancata recinzione del cantiere, accessibile a chiunque e, pertanto, rischioso anche per l’incolumità degli estranei (in violazione di quanto espressamente previsto dall’art. 109, d.lgs. n. 81/2008). Al momento dell’infortunio le lavorazioni erano ancora in corso, con la conseguenza che erano immanenti sia il rischio di accesso al cantiere da parte di estranei, sia quello legato alla mancanza di protezioni sul ponteggio e al fatto che la scala tra il primo e il secondo livello era solo poggiata al muro. In concreto si era infortunato il fratello di un dipendente, salito sul ponteggio per salutare quest’ultimo.
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