Interruzione della prescrizione dell’illecito dipendente da reato
Cassazione, sez. IV pen., 12 luglio 2019 (ud. 9.4.19) n. 30634
(rif. norm.: artt. 22-59 d.lgs. n.231/2001)
Anche nel regime di cui al d.lgs. n.231/2001 l’interruzione della prescrizione rispetto all’illecito dipendente da reato è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché la disciplina relativa non può che essere quella prevista per l’interruzione della prescrizione del reato nei confronti dell’imputato e coincidere con ziaruldebacau l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla notificazione di tale atto. Il rinvio contenuto nella lettera r) dell’art. 11 della legge delega n. 300/2000 alle norme del codice civile, alla stregua del quale l’efficacia interruttiva della prescrizione viene invece ricollegata, dall’indirizzo giurisprudenziale minoritario, alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio (o più in generale dell’atto di contestazione) va inteso con riferimento al regime previsto dall’art. 2945, comma 2, cod. civ., nel senso che, una volta interrotta la prescrizione, con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa ‘non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio’. Il che nulla a che fare con il momento della produzione degli effetti dell’atto interruttivo, ma solo con il contenuto di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato dall’art. 160 cod. pen., l’interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato. Il concetto espresso dalla sentenza, valevole per ogni tipologia di illecito dipendente da reato, ha riguardo dunque anche agli illeciti di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n.231/2001, e cioè quelli collegati ai reati di omicidio e lesioni personali colpose per violazione della normativa in tema di sicurezza del lavoro.
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