L' autonomia del rapporto tra contravvenzioni e delitti in materia di salute e sicurezza del lavoro

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Quale è il rapporto tra le contravvenzioni in materia antinfortunistica e i delitti di omicidio e lesioni personali colposi commessi con violazione delle norme di prevenzione? In altri termini, l’accertamento definitivo – in termini affermativi o negativi – della violazione in materia di salute e sicurezza del lavoro preclude il nuovo accertamento della medesima violazione nel caso in cui la stessa sia contestata quale causa efficiente di un evento lesivo (omicidio o lesioni) in danno di un lavoratore? 

La risposta negativa, che potrebbe apparire obbligata sulla scorta di una valutazione, anche non giuridica, improntata a considerazioni di equilibrio e buon senso, è, in realtà, obbligata anche alla stregua di un ragionamento più tecnico, che si allinei, invece, a considerazioni di carattere giuridico e a principi propri del nostro sistema processuale.

Ma che la questione non sia poi così scontata è dimostrato dal fatto che è recentemente intervenuta, a prendere posizione al riguardo, una sentenza della IV sezione penale della Cassazione (la n.1836 del 18 gennaio 2016, PM in proc. Bolletta) che ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, ritenendo applicabile il principio dell'art.649 c.p.p., che vieta di dar corso ad un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, già giudicato.

Agli imputati, datore di lavoro e preposto, era contestata la responsabilità dell'infortunio nel quale aveva perso la vita un operaio, investito dal carico di una gru che si era ribaltata all'interno dell'area di cantiere in cui stava lavorando. In particolare si ravvisavano profili di colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica, in relazione all'art.7 d.lgs.n.626/94, vigente all’epoca dei fatti, in quanto il datore di lavoro non aveva promosso la necessaria azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in corso, al fine di garantire che l'autogru operasse in cantiere in condizioni di assoluta sicurezza, ed il preposto non era intervenuto con azioni correttive nel momento in cui si era reso conto dell'assenza di tale coordinamento.

A fondamento della declaratoria di improcedibilità il Tribunale rilevava che era passata in giudicato la sentenza con la quale gli imputati erano stati assolti per insussistenza del fatto dalle contravvenzioni (valutate autonomamente)  costituenti profilo di colpa specifica e che tale giudicato assolutorio implicava l’impossibilità di giudicare sull'omicidio colposo integrato dalle condotte escluse nella precedente sentenza, posto che un eventuale esito di condanna per il delitto avrebbe generato un conflitto c.d. teorico fra i due giudicati e aperto la strada al rimedio della revisione della sentenza di condanna. Il Tribunale riteneva poi, quanto al profilo di colpa generica, e cioè quella fondata sulla negligenza, imprudenza ed imperizia, che l'esclusione di ogni responsabilità per la violazione delle norme antinfortunistiche assorbisse ed escludesse ogni addebito per i più generici parametri dell'imprudenza, imperizia o negligenza.

Nell’accogliere il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza assolutoria, la Corte di Cassazione si è soffermata dunque sull’analisi del principio del "ne bis in idem", di cui all'art.649 c.p.p., e sul tema relativo all’efficacia probatoria nel nuovo giudizio della sentenza emessa in ordine alle contravvenzioni.

In ordine al primo aspetto ha così rilevato che – come più volte affermato dalla medesima Corte, in primis con la pronuncia delle Sezioni Unite n.34655/2005 – ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona e non già quando si contesti la violazione della stessa norma per configurare un reato diverso, caratterizzato da elementi costitutivi sostanzialmente diversi. In particolare, la preclusione non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi dì "concorso formale di reati", potendo in tal senso il medesimo fatto storico essere riesaminato ai fini della prova di un altro reato, anche nei confronti del medesimo imputato (così, Cass., I, 9.9.2014, n.37349). In altre parole, una cosa è la valutazione circa il dato storico-naturalistico rappresentato dalle condotte postesi in contrasto con le norme antinfortunistiche, una cosa, diversa, è la valutazione circa il, diverso, evento lesivo (morte o lesioni). La prima valutazione non può dunque costituire un vincolo rispetto alla seconda.

In ordine al tema relativo alla efficacia probatoria nel nuovo giudizio della sentenza emessa con riguardo alle contravvenzioni, la Corte ha poi osservato che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art.238 bis c.p.p., anche nella parte in cui affermano fatti favorevoli all'imputato, devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art.192, terzo comma, c.p.p., che stabilisce che qualunque accertamento che provenga da un precedente giudizio  non ha da solo efficacia vincolante, ma necessita di ulteriori riscontri e va liberamente apprezzato dal giudice unitamente agli altri elementi di prova; questo principio attiene quindi anche alla valutazione della sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento nel successivo giudizio. Il giudice non può perciò ritenere l'esistenza (o l'inesistenza) del fatto accertato in base alla sentenza divenuta irrevocabile, ma ha l'obbligo di individuare una conferma esterna di questa ricostruzione pur definitiva, a meno che, come detto, la stessa venga utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite al processo.

Di tali consolidati principi non aveva invece tenuto conto il Tribunale, che – pur evidenziando che si sarebbe potuta configurare incompatibilità logica tra la sentenza assolutoria per le contravvenzioni ed un'eventuale affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo derivato dalla violazione delle medesime contravvenzioni  – si era limitato ad acquisire la precedente pronuncia irrevocabile senza sottoporla a nessun altro riscontro e senza esaminare in alcun modo l'altro profilo di colpa generica contestato agli imputati, ritenendolo immotivatamente assorbito nel profilo inerente la colpa specifica.

L’accertamento circa le cause dell’evento lesivo ed i conseguenti profili di colpa è dunque autonomo e non rimane vincolato (né in senso positivo né in senso negativo) da un precedente eventuale accertamento circa la sussistenza di violazioni alle norme di prevenzione.

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