La difficile individuazione dei confini della valutazione del rischio e dei soggetti obbligati: i rapporti tra l'art. 26 e il titolo iv del d.lgs. 81/2008
La finalità di estendere gli ambiti della pianificazione della prevenzione e di operare la valutazione preventiva di ogni possibile rischio che incida sull’attività lavorativa ha determinato il legislatore a fissare obblighi diversi che rispondono web a tale esigenza e che sono posti a carico di soggetti diversi, la cui attività si interseca all’interno di una specifico ambito lavorativo. Ciò è particolarmente evidente con riguardo alle disposizioni normative inerenti la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, posto che la pluralità e la complessità dei rischi che vengono in rilievo in tale settore hanno indotto il legislatore, prima europeo e poi italiano, a definire un insieme di obblighi a carico di soggetti diversi. Il risultato concreto, sotto il profilo normativo, è stato però quello di delineare una pluralità di disposizioni il cui ambito di rispettiva applicazione non è agevolmente determinabile. Ci si intende riferire, in particolare, al delicato tema dei rapporti tra l’art. 26 del d.lgs. n.81/2008 e il titolo IV del medesimo decreto, e dunque ai rapporti tra l’obbligo di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e l’obbligo di redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) che viene in rilievo nel caso di cantieri temporanei o mobili; ma la problematica coinvolge anche il rapporto tra l’obbligo di redazione di tali documenti e l’obbligo che, in tema di valutazione dei rischi, grava sui datori di lavoro delle imprese esecutrici.
Una recente sentenza della IV sezione penale della Cassazione (la n. 14167 del 8 aprile 2015 – udienza del 12 marzo 2015 – ricorrente Marzano) ha il pregio di fare il punto su questa problematica, muovendo dall’analisi dei rapporti tra le disposizioni del d.lgs. n.626/94 (prima e dopo l’introduzione, nell’art.7, dell’obbligo di redazione del DUVRI) e quelle del d.lgs. n.494/96 ed arrivando alla definizione degli attuali rapporti tra il terzo comma dell’art. 26 del d.lgs. n.81/2008 e le disposizioni del titolo IV del medesimo decreto.
A tal fine la Corte muove dalla considerazione per cui per dare risposta al quesito circa l’individuazione del soggetto tenuto ad operare la valutazione del rischio e circa l’individuazione dello specifico documento in cui la valutazione stessa va operata è necessario, nei singoli casi, partire dalla previa identificazione dello specifico oggetto della valutazione da compiere, posto che alla luce del coacervo dei rapporti normativi di cui s’è detto ben può accadere che siano individuabili diversi soggetti obbligati, in base alla specifica tipologia del rischio da valutare. Ed invero nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili (ora oggetto del titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) la gestione della sicurezza del lavoro é suscettibile di concretizzarsi in più documenti programmatici, la cui adozione non é posta indistintamente in capo a tutti gli attori del processo produttivo; all'inverso, la legislazione distingue i diversi adempimenti ed i relativi obbligati. Inoltre, il quadro é ulteriormente articolato ove i cantieri temporanei o mobili vengano in essere in esecuzione di un cd. appalto endoaziendale (o appalto interno), poiché quest'ultimo conosce una peculiare disciplina, che risale all'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 ed oggi si rinviene nell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. Anche tale disposizione, infatti, prevede la redazione di particolari documenti valutativi.
Ed allora, qualora ì lavori da eseguirsi siano costituiti da quei lavori edili o di ingegneria civile che rappresentano il campo di applicazione della disciplina prevenzionistica in tema di cantieri temporanei o mobili, la valutazione del rischio é atto proprio sia dei datori di lavoro delle imprese esecutrici (e viene adempiuto da questi attraverso l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione e l’autonoma redazione del piano operativo di sicurezza – POS; art. 96, co. 2 d.lgs. n. 81/2008) sia del coordinatore per la progettazione, il quale deve essere nominato qualora nel cantiere sia prevista la presenza, anche se non contemporanea, di più imprese esecutrici ed é tenuto a redigere il menzionato piano di sicurezza e di coordinamento (art. 91, co.1 lett. a) d.lgs. n. 81/2008). Su tale ultimo adempimento il committente é chiamato solo a svolgere compiti di vigilanza, e cioè, come segnala l'art. 93, co. 2, ad operare la verifica dell'adempimento da parte del coordinatore.
Il quadro giuridico cui fare riferimento si complica, però, quando i lavori dati in appalto e riconducibili ad una o più categorie tra quelle previste oggi dall'art. 89 d.lgs. n.81/2008 siano da eseguire all'interno dell'azienda del datore di lavoro committente o comunque nell’ambito del ciclo produttivo dello stesso. Infatti le disposizioni specifiche del titolo IV devono essere coordinate con quelle, generali, del titolo I, sulle quali prevalgono qualora maggiormente specifiche.
In questo senso si può quindi affermare – ha osservato la menzionata sentenza – che allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all'interno dello stabilimento o del processo produttivo di un'impresa, oltre alla valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente é tenuto:
– nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad uno o più lavoratori autonomi, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, co. 3, il quale ha ad oggetto specificamente i rischi da interferenza;
– nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese esecutrici (anche se una di esse sia quella del committente), anche in successione tra loro, é tenuto alla nomina del coordinatore per la progettazione, il quale deve redigere il PSC, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale.
Quando ricorrono i presupposti per la relativa predisposizione, il PSC assorbe dunque, nella sostanza, il DUVRI, il cui obbligo di redazione viene così meno.
Il caso oggetto del processo definito con la menzionata sentenza della Cassazione concerneva l’infortunio occorso ad un dipendente della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) mentre stava svolgendo il compito di agente di scorta di un mezzo, denominato “alzabinari”, di proprietà dell’impresa cui era stato commissionato l’appalto dei lavori di manutenzione della linea ferroviaria presso una stazione. I giudici di merito avevano addebitato al direttore di sede di RFI, con delega alla sicurezza e considerato quindi quale datore di lavoro, di non aver valutato il rischio di scivolamento dell’agente di scorta dal posto di guida del suddetto mezzo di lavoro. La Cassazione, facendo applicazione dei menzionati principi giuridici, ha osservato però come i giudici di merito, prima di identificare il soggetto tenuto alla valutazione del rischio che non era stato considerato, avessero dovuto da un lato verificare se si trattasse o meno di rischio interferenziale e, dall’altro, porsi il problema di stabilire se l’appalto in questione ricadesse nell’ambito della disciplina del titolo IV del d.lgs. n.81/2008, ed in particolare se ricorressero i presupposti per la designazione del coordinatore della sicurezza e dunque per la predisposizione, da parte di questi, del PSC, che avrebbe quindi preso il posto del DUVRI. Qualora fosse stata data, infatti, risposta positiva a tale quesito, il soggetto tenuto a compiere la valutazione del rischio in questione non avrebbe dovuto essere automaticamente individuato nel direttore di sede di RFI, ma nel coordinatore per la progettazione. Di qui l’annullamento con rinvio, da parte della Cassazione, della sentenza di condanna.