La mancata formazione del lavoratore può ascriversi all’interesse dell’ente a non sostenere costi aggiuntivi
Cassazione, sez. IV pen., 03.08.2021, n. 30231 (ud. 20.05.2021)
(rif. norm: artt. 5-25 septies d.lgs n.231/2001)
Quando si accerti che l’infortunio di un dipendente è dovuto alla mancanza della necessaria preventiva formazione dello stesso ben può configurarsi, in relazione al delitto, la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25 septies del d.lgs. n.231/2001; infatti il requisito indispensabile dell’interesse o vantaggio dell’ente può essere individuato nel fatto che la mancata fornitura di un’adeguata preparazione professionale ha praticamente determinato un risparmio dell’ente, che non ha dovuto sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro ‘perdute’ (ovviamente il termine è usato solo in senso improprio), con la conseguenza di immettere nell’attività produttiva lavoratori non adeguatamente formati ed allertati delle possibili insidie che il luogo di lavoro può sempre presentare.
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