La tenuità del fatto rileva anche nelle violazioni in materia antinfortunistica
Con il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 è stato introdotto nel codice penale l’art. 131 bis, che, tra l’altro, dispone che “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Si tratta di una rilevante innovazione nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, posto che si consente al giudice e – prima di esso – al pubblico ministero di non iniziare le indagini e non esercitare l’azione penale quando il fatto-reato possieda un disvalore trascurabile, rispetto al quale non si giustifica, in sostanza, l’attivazione della complessa macchina giudiziaria. Analoga facoltà è consentita anche al giudice nella fase deliberativa della sentenza.
Si tratta – è bene precisarlo – di una disposizione di diritto sostanziale, come tale pacificamente applicabile, in quanto norma più favorevole, anche ai reati commessi prima dell’emanazione del decreto, tanto che può essere dedotta ed apprezzata anche nel corso del giudizio di Cassazione.
Il contenuto della norma lascia, come era del resto inevitabile, spazio al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria, che deve, peraltro, decidere sulla scorta delle indicazioni normative ed in base alla specificità della singola fattispecie.
Il primo sbarramento è costituito dal fatto che deve trattarsi di reati puniti con una pena detentiva non superiore a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta all’indicata pena detentiva; la norma precisa comunque, con disposizione che assume interesse per i reati commessi con violazione delle norme di prevenzione, che la causa di non punibilità non è mai applicabile quando dalla condotta siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Fatti salvi i limiti e le precisazioni dettati dalla norma, nessun reato può però di per sé escludere l’applicazione della nuova causa di non punibilità.
Precisa ancora la norma che il comportamento del’autore del reato deve definirsi abituale – con conseguente preclusione all’applicabilità del beneficio – nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. E’ questo, dunque, il caso, per quanto qui interessa, di chi sia stato più volte denunciato, anche se non condannato, per la violazione di disposizioni in tema di salute e sicurezza del lavoro, ma anche il caso di cui in un’unica occasione venga denunciato per la violazione di plurime disposizioni nella medesima materia. Infatti, mentre è pacifico che la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza deve necessariamente risultare dal certificato del casellario, e dunque sulla base di sentenze divenute irrevocabili, la commissione di più reati della stessa indole, non avendo la legge richiesto che il dato consegua a sentenza irrevocabili, non sembra dover necessariamente richiedere un preventivo accertamento giudiziario.
Dispone ancora la norma che per valutare le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo si deve tener conto, ai sensi del primo comma dell’art. 133 cp, della gravità del reato, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Oltre che in sede di indagini preliminari, e quindi con la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, la nuova causa di non punibilità può comunque, come detto, essere applicata all’esito dell’udienza preliminare o del giudizio, anche abbreviato.
Proprio la ricordata possibilità di far valere la nuova causa di non punibilità anche nei giudizi pendenti in Cassazione ha portato la Corte ad occuparsene, con riferimento al tema della prevenzione infortuni, in due sentenze che forniscono una conclusione divergente, in quanto in un caso l’art. 131 bis cp viene ritenuto applicabile, nell’altro no, rispetto a fattispecie obiettivamente diverse tra loro.
Nella sentenza della terza sezione penale del 20 gennaio 2016 n.2207 (udienza del 3 giugno 2015, imp. Corinaldesi) l’accusa concerneva la violazione dell’art. 55, comma 5, lett. c) del d.lgs. n.81/2008, in quanto l’imputato aveva fatto installare, in un ambiente condominiale, un impianto di refrigerazione che, presentando i conduttori di alimentazione elettrica non adeguatamente coperti, determinava un rischio diffuso. La conclusione negativa della Corte circa la possibilità di ritenere il fatto di speciale tenuità e dunque non punibile discende dalla considerazione per cui la realizzazione di una situazione di pericolo in pregiudizio di un’ampia e indeterminata platea di soggetti (e cioè tutti coloro che avrebbero potuto frequentare l’ambiente condominiale, per ragioni di lavoro o per altri motivi) è un fattore che porta ad escludere l’esiguità del pericolo e dunque la particolare tenuità dell’offesa.
La lettura della sentenza non consente di farsi un’idea precisa sulla situazione di fatto a base del giudizio, e dunque sulle caratteristiche dei luoghi e dell’impianto, ma non v’è dubbio che, in linea di massima, la creazione di una situazione potenzialmente pericolosa per una pluralità di persone (quale è quella che può, ad esempio, conseguire alla mancata valutazione di uno o più rischi nell’ambito di un’azienda) pare difficilmente conciliabile con la configurazione di un pericolo contenuto e dunque minimale; pare, cioè, difficilmente conciliabile con l’applicazione della nuova causa di non punibilità.
A diverse conclusioni giunge, invece, la sentenza della quarta sezione penale del 2 febbraio 2016 n. 4337 (udienza del 16 novembre 2015, imp. Zanotta) a proposito di una contestazione che riguardava un infortunio che aveva determinato lesioni gravi (art. 590 cp). La causa dell’infortunio era stata individuata nella violazione dell’art. 72, comma 1, d.lgs. n.81/2008, per avere il datore di lavoro di un’azienda consegnato al trasportatore del materiale ordinato, per rimuovere la neve che poteva impedire il transito, una scopa in alluminio non conformata in termini di sicurezza; nell’utilizzare la scopa il manico di alluminio si era rotto, tagliando un tendine dell’operaio. Ebbene la Corte ha valorizzato il fatto che non emergessero, dal giudizio di primo grado, elementi che si ponessero in contrasto con una valutazione di particolare tenuità del fatto ed ha considerato rilevante la circostanza per cui il Tribunale avesse attribuito al fatto un disvalore modesto, anche in ragione della produzione, da parte dell’imputato, di un assegno a scopo risarcitorio, ed avesse pertanto concesso le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante delle lesioni gravi. Ha poi giudicato il fatto come episodico – evidentemente in base alla riscontrata inesistenza di altre denunce per analoghi reati – e quindi ha concluso nel senso della particolare tenuità. Ovviamente per il danneggiato è rimasta ferma la possibilità di far valere eventuali pretese risarcitorie in sede civile.
La conclusione della sentenza può destare perplessità. E’ bene precisare, però, che l’applicazione della causa di non punibilità fondata sulla particolare tenuità del fatto non equivale in alcun modo ad un’assoluzione, ma anzi presuppone un giudizio in tema di sussistenza del fatto reato e di responsabilità da parte dell’indagato/imputato; e tale giudizio fa poi stato nell’eventuale giudizio civile in cui la vittima richieda il risarcimento del danno. Si tratta, invero, di una causa di non punibilità e non di irresponsabilità o mancanza di antigiuridicità.
Certo l’intento deflattivo che è alla base della scelta del legislatore di introdurre la nuova causa di non punibilità viene ad essere particolarmente premiato se addirittura casi di lesioni gravi (come tali perseguibili d’ufficio e non a querela) possono ricadere nella sfera applicativa del nuovo istituto.
Quel che è però inevitabile è il fatto che, in definitiva, l’apprezzamento circa la sussistenza o meno dei presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità possa venire a dipendere, in concreto, anche dalla maggiore o minore sensibilità di un giudice rispetto ad una determinata materia. E dunque, se cagionare una lesione al tendine ad un operaio può essere qualificato come un fatto grave e non tenue da un giudice, può accadere che, a parità di circostanze, altro giudice ritenga il medesimo fatto tale da non meritare la sanzione penale. Staremo a vedere come si orienterà la giurisprudenza, ma va comunque sottolineato che, con riferimento alle sole ipotesi contravvenzionali, alle quali non abbia fatto seguito un evento lesivo, l’applicazione della nuova causa di non punibilità – sempreché ne ricorrano i presupposti ed in modo specifico l’unicità della violazione – potrebbe prevalere, e dunque rivelarsi più favorevole per il contravventore, rispetto alla procedura di cui al d.lgs. n.758/1994, fondata sull’emanazione della prescrizione, sulla regolarizzazione, sul pagamento dell’ammenda e sulla conseguente estinzione del reato.