La vicenda thyssenkrupp all'ultimo atto: i rapporti tra l'omissione dolosa di cautele di sicurezza e l'omicidio colposo

La nota sentenza delle Sezione Unite sulla triste vicenda Thyssenkrupp (n.38343 del 24.4.2017, ric. Espenhahn ed altri) ha definito la quasi totalità delle questioni oggetto del procedimento, ma avendo escluso, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Assise di Appello, sia l’aggravante del secondo comma dell’art. 437 cp (relativa al verificarsi di un disastro o di un infortunio in conseguenza della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni) che il concorso formale tra il delitto di cui all’art. 437 cp e il delitto di omicidio colposo (art. 589 cp) ha reso necessario il rinvio alla Corte di Assise di Appello di Torino  per la rideterminazione delle pene. La sentenza emessa in grado di rinvio è stata impugnata in Cassazione e la Corte, con la sentenza della quarta sezione n.52511 del 12.12.2016, ric. Espenhahn ed altri, ha messo la parola fine al tormentato percorso processuale.

In questa sede non interessa soffermarsi sulle tematiche relative alla determinazione delle pene, ma solo sul tema dei rapporti tra l’omissione dolosa di cautele di sicurezza (art. 437, primo comma cp) e l’omicidio colposo (art. 589 cp).

La Corte prende in esame dunque, innanzi tutto, la struttura del delitto di cui al primo comma dell’art. 437 cp, fattispecie che, alla luce di quanto la prassi giudiziaria insegna, viene contestata solo nei casi – invero non frequenti – di macroscopiche violazioni delle prescrizioni di prevenzione, attuate in modo consapevole e dunque doloso.

Afferma dunque la Corte come il delitto di cui all’art. 437 c.p. si consumi con la consapevole "omissione" o "rimozione" di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l’ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo. Secondo la costante giurisprudenza, poi, l'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità, pericolo che è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di quelle cautele che sono appunto destinate a garantire la pubblica incolumità; non occorre pertanto che il pericolo sia anche specificamente perseguito come finalità dell’agente.

Quanto alla specifica vicenda oggetto del giudizio, i giudici osservano che la omessa volontaria esecuzione della specifica misura prevenzionale (realizzazione di un sistema automatico di rilevazione e di spegnimento incendi), da cui è derivata la contestazione di cui all'art.437 cod.pen., è stata definitivamente accertata in capo a tutti gli imputati con pronuncia irrevocabile delle Sezioni unite, mentre il fatto che quest’ultima sentenza abbia escluso la configurabilità della ipotesi aggravata non determina alcun effetto abrogativo della ipotesi semplice di "rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" di cui all'art.437 cod.pen.

Né l’esclusione dell’ipotesi aggravata rileva a proposito della configurabilità del delitto di omicidio colposo, nel senso che quest’ultimo rinviene una propria, autonoma specificità nella fattispecie criminosa complessiva. Mentre, infatti, in relazione alla contestazione di cui all'art.437 cod.pen. risultava isolato uno specifico comportamento, quello della omessa realizzazione dell'impianto automatico di rilevazione e spegnimento, costituente misura di prevenzione secondaria, atta a segnalare e contenere l'incendio una volta verificatosi, i reati di incendio colposo e di omicidio colposo erano invece fondati su una serie imponente di omissioni cautelari di prevenzione primaria, in quanto finalizzate alla realizzazione, in via preventiva, di condizioni di lavoro sicure, tali da evitare il verificarsi dello stesso evento. La Corte evidenzia pertanto il diverso rilievo causale delle diverse omissioni nell'ambito delle distinte ipotesi di reato.

In sostanza, mentre nel reato di omicidio colposo plurimo gli imputati, in riferimento alle posizioni di garanzia dagli stessi rivestite e in ragione di una serie impressionante di violazioni di regole cautelari nel settore della programmazione, prevenzione e adozione di sistemi antinfortunistici, causalmente collegate con l'evento dannoso, sono stati riconosciuti colpevoli di avere cagionato la morte dei lavoratori, l'evento disastroso di cui all’art.437, secondo comma, cod. pen., rilevava quale obiettiva aggravante della sola fattispecie omissiva base, per cui l’esclusione della relazione causale tra la dolosa omissione della cautela doverosa in materia antincendio e l’evento disastroso non influisce in alcun modo sulla ravvisabilità della responsabilità per il delitto di omicidio colposo. Diverse, in sostanza, sono le omissioni alla base dei due delitti: una, dolosa, in materia di sicurezza antincendio, fonda il delitto di cui all’art. 437 cp, tantissime, e relative ad aspetti diversi, colpose, hanno determinato il delitto di omicidio plurimo.

In particolare nel giudizio si è accertato, definitivamente con la sentenza delle Sezioni Unite, che i tecnici dell’azienda deliberarono consapevolmente di installare l'impianto antincendio solo dopo il trasferimento della linea a Terni e tutti cooperarono nel differire tale imprescindibile adempimento ad una epoca successiva allo smantellamento e al trasferimento della linea produttiva, tanto che nella formazione del documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio di incendi,  non era indicato tale impianto come misura di realizzare. Il volontario temporeggiamento e il differimento della realizzazione dell’impianto ogni oltre ragionevole limite temporale, segnato dalle scadenze di bilancio e dagli obblighi connessi alla presentazione dei documenti sulla valutazione dei rischi, e comunque successivo a quello del trasferimento della linea produttiva a Terni, ove il sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi venne progettato ed eseguito, ha determinato secondo i giudici il perfezionamento del reato di cui al primo comma dell’art. 437 cp. Quanto alla struttura di tale delitto, sia la sentenza a Sezioni Unite che quella della quarta sezione che ha chiuso definitivamente il procedimento hanno affermato, richiamando una giurisprudenza costante, che il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 437, una circostanza aggravante.

Ha inoltre osservato la sentenza in commento che la ricorrenza di siffatta circostanza aggravante non si pone in nessun rapporto interferenziale con il diverso delitto di cui all'art.589 cod.pen., il quale presenta un proprio autonomo evento di danno, nella specie compiutamente realizzatosi. Ne consegue pertanto che I' accertamento del giudice di legittimità della assenza di relazione eziologica tra la dolosa omissione della cautela obbligatoria in materia antincendio e l'evento disastroso, non solo non determina nessun effetto sulla integrazione del delitto di omicidio colposo, ma non influisce in alcuna maniera neppure sul trattamento sanzionatorio che deve essere determinato per tale reato a seguito dell'annullamento parziale (della contestazione ex art. 437, secondo comma, cod.pen.), atteso che la contestazione della omissione volontaria della cautela specifica non solo non risulta essere venuta meno (così come il disvalore del fatto), ma risulta definitivamente riconosciuta con caratteri di definitività a seguito della pronuncia di irrevocabilità delle disposizioni della sentenza di appello relative alla condanna di tutti gli imputati per i delitti di cui all'art.437, primo comma e 589, secondo comma, cod.pen.

 

 

 

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