Lavori svolti gratuitamente, per generosita’ e solidarieta’: non viene meno la posizione di garanzia di chi ne beneficia, fosse pure un parroco…
Anche il povero parroco ci va di mezzo! Così si potrebbe concludere leggendo l’esito del processo che ha riguardato l’infortunio occorso ad un fedele che, per pura generosità e del tutto gratuitamente, si era offerto di pitturare alcuni locali della parrocchia. Ed in effetti il povero parroco è stato ritenuto responsabile dell’infortunio, determinato dal fatto che il lavoratore, che stava operando, ad oltre due metri di altezza dal suolo, privo di protezioni, con l’ausilio di una scala e di un trabattello non conformi ai requisiti di sicurezza, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra. Ma, in effetti, le conclusioni della sentenza che ha chiuso il processo (Cass. pen., Sez. 4, 11 febbraio 2019, n. 6408, udienza del 22 gennaio 2019) sono in linea con il rigoroso orientamento giurisprudenziale che ritiene che colui che, anche al di fuori di un formale affidamento dei lavori che si perfezioni con un contratto di appalto o di prestazione d’opera, benefici dei lavori svolti nei locali di cui ha la disponibilità e che in qualche modo gestisce, sia obbligato a garantire che le attrezzature che fornisce siano in regola con le regole di prevenzione e comunque ad accertarsi che l’esecutore dei lavori non si collochi in una situazione di rischio grave e palese.
Ebbene, l’operaio infortunatosi aveva dato la sua disponibilità a eseguire gratuitamente lavori di pitturazione dell’interno della chiesa, utilizzando una scala dell’altezza di tre metri circa e un trabattello. Durante la pitturazione era caduto dalla scala, procurandosi lesioni.
Al parroco era contestato di avere impiegato l’operaio in mansioni lavorative senza il rispetto delle regole cautelari e delle norme prevenzionistiche, in violazione, in particolare, non solo dell’art. 2087 cod.civ., ma anche dell’art. 107 del d.lgs. n. 81/2008, che disciplina la sicurezza dei lavori in quota.
Nel decidere, la sentenza precisava innanzi tutto, quanto all’esecuzione della pitturazione ad altezza superiore ai due metri (desunta dal fatto che la porzione di muro pitturata era a circa tre metri di quota e che il lavoratore era sicuramente caduto dalla scala, alta a sua volta tre metri) che, in base alla normativa prevenzionistica, l’altezza superiore a metri due dal suolo va calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore (così, da ultimo, Cass. sez. 4, n. 43987 del 28/02/2013, Mancuso e altro).
Si prendeva poi in esame il fatto che l’incarico di procedere alla pitturazione era stato conferito non dal parroco, ma da una signora che aiutava in parrocchia, ma si riteneva questo dato irrilevante per escludere la responsabilità del parroco, posto che i due soggetti che stavano eseguendo la pitturazione avevano bensì accolto il suggerimento dato in tal senso dalla donna, ma avevano poi preso accordi per l’esecuzione dei lavori con il parroco, il quale, proprio in quanto parroco e quindi soggetto che aveva la disponibilità del luogo ove si svolgevano i lavori di pitturazione, era comunque certamente titolare di una posizione di garanzia nei riguardi dei due soggetti impegnati nella pitturazione dell’interno della chiesa.
La Corte sottolineava, infatti, che, poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, e deve rispondere pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall’omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro.
In proposito le sentenza puntualizza che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta (o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima) che costituisca il dovere di intervento; dall’altro lato, dall’esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto, attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l’evento. Nella specie, da un lato il fatto di beneficiare di lavori eseguiti in locali di cui si aveva la disponibilità, dall’altro la possibilità di intervenire per far cessare la situazione di rischio. Il parroco perciò, quand’anche non avesse personalmente conferito l’incarico, era al corrente del fatto che presso la chiesa ove egli svolgeva le funzioni di parroco si stessero svolgendo lavori di pitturazione in quota delle pareti interne, con l’impiego tra l’altro di una scala, e che ciò comportava all’evidenza rischi di caduta dell’operaio, rischi poi concretizzatisi. Egli, nella ridetta qualità, aveva quanto meno autorizzato o permesso detti lavori – dei quali, del resto, era beneficiario – ed aveva sicuramente il potere, oltreché il dovere, di fare in modo che gli stessi si svolgessero in sicurezza, assumendo al riguardo, rispetto ai due prestatori d’opera, una posizione di garanzia assimilabile a quella datoriale (in ordine alla quale la sentenza ha fatto menzione delle prescrizioni di cui agli artt. 111 e 113 del d.lgs. 81/2008).
Dalla lettura della motivazione non è dato evincere se la scala e il trabattello fossero stati forniti dal parroco o se, come è più probabile, si appalesasse comunque un grave rischio nelle modalità concrete di esecuzione del lavoro, tale da dover essere percepito (o da non poter non essere percepito) dalla persona che aveva la disponibilità dei luoghi e nel cui interesse le opere erano eseguite. In ogni caso, tale persona aveva il dovere di intervenire per far cessare la situazione di rischio, non potendo, come è noto, l’autore dei lavori avere autonomia quanto alla scelta di rendere o meno conformi le modalità esecutive ai requisiti di sicurezza normativamente fissati.
Attenzione dunque: la gratuità dei lavori e le determinazioni proprie di chi le esegue non costituiscono una liberatoria per chi beneficia dei lavori stessi; e ciò, almeno, con riguardo a quelle situazioni di rischio che sono così evidenti da imporre un immediato intervento a salvaguardia dell’incolumità del prestatore d’opera.