L’elemento soggettivo nelle contravvenzioni e l’irrilevanza dell’affidamento nell’operato del consulente
Cassazione, sez. III pen., 12 dicembre 2018 (ud. 18.7.18) n. 55473
(rif. norm.: art. 42 cod.pen.)
A differenza dei delitti di omicidio e lesioni personali colpose, i fatti-reato consistenti nella inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche sono puniti a titolo contravvenzionale e dunque postulano la mera coscienza e volontà della condotta, essendo irrilevante che l’elemento soggettivo del soggetto agente consista nel dolo o nella colpa. La prospettazione difensiva circa l’esclusione del dolo per l’errata o insufficiente conoscenza di quelli che erano gli obblighi di legge incombenti sul datore di lavoro è pertanto del tutto inconferente. Per altro verso, anche in caso di astratta ravvisabilità di un’errata o insufficiente preparazione tecnico-legale del datore di lavoro, non è possibile escludere l’elemento soggettivo della contravvenzione anche in ragione del fatto che tale soggetto, accettando il ruolo e le funzioni di titolare di una ditta commerciale operante nel territorio dello Stato, non poteva non essere edotto degli oneri e prescrizioni derivanti da espresse previsioni di legge. Pertanto, anche la deduzione di aver fatto affidamento sull’opera di un consulente è inconferente, in quanto nei reati contravvenzionali la buona fede dell’agente, tale da escludere l’elemento soggettivo, non può essere invocata da chi, deducendo di aver fatto affidamento sull’opera di un terzo, riveste tuttavia la qualifica soggettiva richiesta per la realizzazione del fatto di reato, incombendo sul soggetto qualificato obblighi di accertamento personali, il cui mancato espletamento integra l’elemento soggettivo dell’illecito, quanto meno sotto l’aspetto della colpa generica per negligenza.Need to sell your house quickly? Visit https://www.sellhouse-asis.com/washington/sell-my-house-as-is-bellingham-wa/ for a fast and hassle-free sale.
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