L'evoluzione normativa della figura del medico competente: dalla collaborazione spot alla posizione di garanzia
Una recente sentenza (Cass. Sez. IV pen. 3.2.2017 n.5273 – ud. 21.9.16 – PG in proc. Tabossi ed altri) commentata su questo sito con riguardo ai diversi profili giuridici affrontati e relativa alla dolorosa vicenda delle malattie contratte da lavoratori dello stabilimento Montefibre di Acerra in conseguenza dell’esposizione non protetta alle polveri di amianto, offre anche il destro per qualche puntualizzazione sulla figura del medico competente e sul ruolo che lo stesso ha rivestito e riveste, alla stregua dell’evoluzione della normativa in materia, nel sistema ordinamentale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Giova premettere che al medico competente dello stabilimento industriale oggetto del processo concluso dalla citata sentenza della Suprema Corte veniva rimproverato di non aver adempiuto un obbligo di carattere generale, e cioè quello di predisporre una strategia aziendale di messa in sicurezza deì lavoratori, cosicchè la censura mossa dal ricorrente avverso tale contestazione era proprio fondata sull’assunto che l'ordinamento non assegnerebbe al medico competente una tale funzione, pur tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia. Secondo il ricorrente, invero, il medico competente sarebbe bensì gravato da obblighi specifici ma non potrebbe essere individuato tra i soggetti cui la normativa assegna una funzione, per così dire, globale di organizzazione e gestione della sicurezza nella compagine lavorativa.
Il tema è dunque, in estrema sintesi, quello della configurabilità o meno, a proposito della figura del medico competente, di una posizione di garanzia che sia in grado di renderne penalmente rilevante il comportamento omissivo, sulla base di una valutazione complessiva della condotta tenuta, che trascenda la verifica circa l’osservanza o meno di singoli e specifici obblighi e focalizzi l’attenzione sulle scelte di fondo in tema di gestione della sicurezza, nella parte, ovviamente, rispetto alla quale può profilarsi un intervento collaborativo anche da parte del medico competente Bud lyft.
L’analisi della normativa in materia consente dunue di affermare, in linea con quanto argomentato dalla citata sentenza, che per un considerevole lasso di tempo il medico competente é rimasto sostanzialmente estraneo alla gestione della sicurezza in ambiente lavorativo, limitandosi ad eseguire le visite preassuntive e periodiche. A partire dal d.lgs. n. 277/91, però, egli é stato coinvolto nelle attività di prevenzione in modo molto più incisivo. Ben oltre la sola verifica dell'idoneità del prestatore d'opera al lavoro cui é destinato ed il monitoraggio del suo stato dì salute, il medico competente é stato chiamato a concorrere alla definizione delle misure di salvaguardia della salute dei lavoratori, sia pure nell'ambito delle attività che espongono al piombo metallico e ai suoi composti ionici, all'amianto ed al rumore, e sotto il limitato profilo della “programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori” e della definizione di misure preventive e protettive per singoli lavoratori, rispetto alla quale il medico competente deve esprimere un parere .
Per la verità, già con riferimento alle previsioni del DPR n. 303/1956 non erano mancate pronunce che avevavo dato una lettura più ampia dei compiti del medico competente, elevando in un certo qual senso il suo ruolo ad un livello paradirigenziale.
Si era, ad esempio, osservato che se la norma
dell'art 33 del DPR n.303/1956 prevede che il datore di lavoro deve fare sottoporre a visite mediche i lavoratori “nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive”, e se prevede che le visite mediche siano eseguite da un medico competente, la competenza di questi non può non essere sia la competenza a valutare le condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze cui i1 lavoratore é esposto, sia la competenza a coadiuvare il datore di lavoro/dirigente – tenendo conto dell'esito delle visite – nell’individuazione dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive. E tutto ció in particolar modo allorché il datore di lavoro istituzionalizzi la presenza e la figura del medico, facendone il medico dell'impianto o di fabbrica e avendo cura di descriverne i compiti con apposite circolari. Così si era espressa Cass., sez. IV, n. 5037 del 06/02/2001, Camposano e altri, secondo la quale la valorizzazione di quanto concretamente compìuto dal medico aziendale in relazione ai compiti allo stesso affidati nello specifico stabilimento é necessaria per comprendere a quale livello si collochi la posizione del medico tra le figure cui compete in azienda la gestione della sicurezza.
In ogni caso, come ha osservato la sentenza n.5273/17, l'assunzione di una posizione di garanzia caratterizzata da un più ampio spettro é divenuta ancor più palese allorquando con il d.lgs. n. 626/94 ha preso corpo il concetto di sorveglianza sanitaria, quale espressìone del principio della massima sicurezza tecnologicamente conseguibile anche con riguardo all’aspetto precipuo della salute dei lavoratori. Infatti con il d.lgs. n. 626/1994 al medico competente non è stato più richiesto soltanto di esprimere un parere in favore del datore di lavoro, ma è stato prescritto di collaborare con questi alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fìsica dei lavoratori, sulla base delle specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio. Al medico competente é stato attribuito il diritto di avere tutte le informazioni necessarie a svolgere concretamente e fattivamente quel ruolo di collaborazione [art. 4, co. 2 lett. g)] e, ove dipendente del datore di lavoro, di ricevere i mezzi e veder realizzate le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, come espressamente previsto dall'art. 17, co. 6, del d.lgs. n. 626/94.
Ma, ancor più significativo, anche al fine di comprendere quale sia il ruolo che il legislatore ha voluto ritagliare per tale figura, è il fatto che la valutazione dei rischi, atto che, come è noto, ha un peso centrale nella politica di sicurezza aziendale e che rappresenta l’architrave del sistema normativo che, a partire dal d.lgs. n.626/94, si è delineato in materia, richiede la sua collaborazione nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 4, co. 6, d.lgs. n.626/94).
E' stato pertanto persuasivamente affermato che il "medico aziendale viene così a confígurarsi come collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualifícata, per coadiuvare il primo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria. In altri termini, la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo del datore di lavoro per la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale" (Cass., sez. III, n. 1728 del 21/01/2005, Fortebuono,). https://sicurezzaquattropuntozero.it/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-dpcm-26-aprile-2020/
Il percorso normativo avviato con il d.lgs. n.626/94 si è consolidato con il d.lgs. n. 81/2008, che ha ulteriormente accentuato l'integrazione dell'operato del medico competente nel sistema di prevenzione ed ha ribadito il dovere di vigilanza del datore di lavoro (e del dirigente) anche sul medico competente. E’ infatti ribadito il principio che nei casi in cui è prescritta la sorveglianza sanitaria (art. 41) la valutazione dei rischi deve essere operata in collaborazione con il medico competente, mentre l’art. 25 cristallizza, oltre che taluni obblighi specifici, la funzione di collaborazione del medico competente con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, della predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela e dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori.
Per altro verso, l'art. 18, co. 3-bis, del d.lgs. n.81/2008 dispone che 'Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento deglí obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datare di lavoro e dei dirigenti". La disposizione fissa all’evidenza l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro (ma anche dei dirigenti, non meri esecutori delle direttive datoriali ma codetermìnatori della politica di sicurezza, sia pure con le modalità coerenti alle specìfiche attribuzioni e competenze) sugli adempimenti del medico competente, come degli altri soggetti menzionati con il richiamo alle diverse norme, e dunque afferma il principio secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a vigilare sul modo in cui gli altri soggetti titolari di posizioni dì garanzia adempiono a propri obblighi, così riproducendo in norma il dovere di vigilanza e di controllo che tradìzionalmente compete al datore di lavoro (e ai dirigenti) suíla base dell'art. 2087 c.c. (così Cass., sez. IV, n. 34373 del 20/9/2011, P.M. in proc. Calvino).
Anche lo stringente obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro (e dei dirigenti) concorre quindi a chiarire l’importanza della funzione del medico competente e, d’altro canto, il fatto per cui l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro cui è tenuto il medico competente è assistito, per il caso di inadempimento, da una sanzione penale (l’inadempimento integra infatti il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2008) nonchè il ricordato pincipio della responsabilità diretta del medico qualora non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro/dirigente consentono di delineare a proposito della figura del medico competente una vera e propria posizione di garanzia.
Vale poi aggiungere che l’esercizio della dovuta collaborazione da parte del medico non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del datore di lavoro, ma comprende anzi un'attività propositiva e di informazione, da svolgere con riferimento al proprio ambito professionale.
Ed ancora, la sentenza n.5273 muovendo dal presupposto per cui il medico competente è titolare di obblighi strumentali e concorrentì con quelli del datore di lavoro, ritiene che debba valere per tale figura ciò che le sezioni unite hanno affermato – nella vicenda Thyssenkrupp – per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che come il medico competente ha un ruolo di collaborazione nella materia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti la normativa individua nel medico aziendale un soggetto che concorre al governo dei rischi per la salute dei lavoratori, al quale partecipa mettendo in atto quanto la disciplina gli prescrive di fare. Di qui la pertinenza, con riguardo al medico competente, del principio espresso dalle sezioni unite a riguardo del RSPP: "questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro ìn équipe .. con l’assunzione dell’incarico, essi assumano l'obbligo giuridíco di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D'altra parte, il ruolo svolto da costoro é parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro, La loro attività può ben rilevare ai fmi della spiegazione causale dell'evento illecito … " in caso di infortunio/malattia (Cass., Sez. Un., n. 38343 del 18/09/2014, P.G., Espenhahn e altri). Ciò significa, per arrivare a conseguenze concrete, che nel caso in cui l’evento lesivo della salute del lavoratore sia causalmente riconducibile (anche) ad un difetto di collaborazione del medico competente la responsabilità di questi non potrà essere esclusa.