Limiti alla posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione
Cassazione, sez. IV pen. 30.06.2021, n. 24915 (ud. 10.06.2021)
(rif. norm: artt. 90-91-92-93 d.lgs n.81/2008)
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall’art. 92, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare i! piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. A tale figura, pertanto, fa carico, fatto eccezione che per il caso limite di cui alla lettera f) dell’art. 92 d.lgs. 81/08, la sola gestione del rischio interferenziale. Si tratta invero di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. Tuttavia, il coordinatore per l’esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale. Una riprova di ciò deriva dal fatto che il coordinatore procede per atti formali: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Pertanto, il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo.
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