Limiti alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di comportamento negligente del lavoratore

Una volta che il datore di lavoro abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non deve rispondere di una condotta imprevedibilmente negligente, e dunque colposa, del lavoratore, non avendo il datore di lavoro un obbligo di vigilanza “assoluta” sulla condotta del lavoratore. Questa affermazione è in linea con l’attuale modello del sistema normativo della prevenzione, trasformatosi da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra tutti i soggetti, compresi gli stessi lavoratori. Nella specie il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore, operario esperto, un elevatore necessario per svolgere in sicurezza il lavoro su un tetto, senza posizionarsi sul tetto medesimo, e lo aveva inviato a compiere un sopralluogo, prima di iniziare il lavoro, per verificare l’eventuale esigenza di ulteriori cautele. L’operaio non aveva rappresentato l’esigenza di alcunché ed era poi, in modo del tutto imprevedibile, salito sul tetto, camminando su delle lastre, che avevano ceduto, provocandone la caduta.

sentenza per esteso

Audiosafety