L’obbligo formativo nei confronti di dirigenti e preposti deve essere adempiuto anche in caso di mancanza di formale nomina di questi

Cass., sez. III pen., 12.05.2022, n. 18839 (ud. 11.01.2022)

(rif. norm.: artt. 36-37 d.lgs. n.81/2008)

La mancanza di nomina formale (scritta con data certa) di dirigenti e preposti non incide sull’obbligo di  formazione, in quanto quello che rileva è la ratio della norma, che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte. Nella specie, la nomina dei responsabili della sicurezza e prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro risultava comunque dall’organigramma aziendale proveniente dalla ditta dell’imputato, acquisito in sede di ispezione. Invero le norme sulla formazione e informazione dei lavoratori si applicano anche nell’ipotesi di assenza di un formale contratto di assunzione, in quanto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. E’ sufficiente a fondare tale obbligo, e dunque a configurare l’elemento oggettivo del reato nel caso di violazione, il mero svolgimento di fatto delle funzioni.

Il testo integrale della sentenza è consultabile cliccando qui.

Audiosafety