L’omessa formazione e informazione è causalmente rilevante nella determinazione dell’infortunio anche nel caso di impiego di macchinario a norma

Cassazione, sez. III pen., 7.5.20 n. 13918 (ud. 19.2.2020)

(rif.norm: art. 36-37 d.lgs. n.81/08)

L’infortunio si era verificato in occasione del trasporto da parte del lavoratore, dipendente con qualifica di autista dell’impresa dell’imputato, di un silos assicurato al camion con alcune cinghie; dovendo recuperare una cinghia mal posizionata, egli era salito sul pianale del veicolo e aveva perso la presa cadendo da una altezza di metri 1,09 (tra il pianale e il basamento del silos), riportando lesioni. Nel giudizio si è accertato che il veicolo fornito al dipendente era in regola con le prescrizioni di sicurezza, ma al lavoratore non era stata fornita la formazione e l’informazione necessaria per evitare che venissero poste in essere manovre imprudenti. In particolare, la condotta doverosa omessa consisteva nell’adeguata formazione del lavoratore in ordine al pericolo derivante dal trasporto di un carico del genere di quello presente sul cassone del camion aziendale in occasione dell’infortunio, che richiedeva di essere assicurato con cinghie, che non potevano essere recuperate se non con una manovra pericolosa, ovverosia salendo sul pianale dell’autocarro senza l’ausilio di una scala. La formazione generica fornita al momento dell’assunzione non era stata assolutamente in grado di assolvere agli obblighi di legge.

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