L’onere della prova circa l’esistenza della delega grava sul datore di lavoro, il quale è comunque tenuto alla vigilanza sul delegato

Cassazione, sez. IV pen., 30 ottobre 2019 (ud. 19.7.19) n. 44141

(rif.norm.: art. 16 d.lgs. n.81/08)

L’art. 16, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni, da parte del datore di lavoro, alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. L’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (così anche Cass., III, n. 14352 del 10/01/2018). Ad ogni modo, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (così Cass., IV, n. 22837 del 21/04/2016). Nel caso risolto dalla sentenza in commento il datore di lavoro si era sostanzialmente disinteressato del controllo delle attività delegate circa l’approntamento dei macchinari che i lavoratori dovevano usare, ed aveva tollerato una prassi pericolosa attuata in relazione alla pulizia del macchinario tritacarne, utilizzando il quale un operaio si era infortunato.

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