New settembre: gli obblighi di garanza a carico del subappaltatore che a sua volta subappalti
Tra le diverse posizioni di garanzia che si articolano nell’ambito di un cantiere, quella del subappaltatore assume un profilo particolare, in quanto dipende, per un verso, dall’osservanza degli obblighi di prevenzione da parte delle figure che sono, per così dire, a monte del rapporto (e cioè committente, coordinatori, appaltatore) me è, per altro verso, titolare di un’autonoma posizione di garanzia con riferimento a tutte le situazioni che siano comunque riconducibili all’esecuzione delle opere oggetto del subappalto. La situazione e gli obblighi si complicano poi nei casi, non infrequenti, in cui il subappaltatore dia, a sua volta, in subappalto parte dei lavori che gli sono stati affidati, venendo in tal modo ad assumere una posizione parificabile a quella dell’impresa appaltatrice. Queste considerazioni valgono sia nel caso di lavori eseguiti contemporaneamente da più imprese, sia nel caso di lavori eseguiti per fasi successive.
Fermi restando, dunque gli obblighi connessi alle posizioni di garanzia dei soggetti primari, come il committente, i coordinatori e l’appaltatore, la posizione di garanzia del subappaltatore forma oggetto di precipua attenzione da parte della sentenza n.10395 del 7 marzo 2018 della quarta sezione della Cassazione (udienza del 30 gennaio 2018, ric. De Michele).
Vale la pena precisare la situazione specifica che si era venuta a creare nel cantiere oggetto del procedimento, al fine di comprendere più agevolmente il ragionamento della Corte.
Un lavoratore era deceduto mentre stava lavorando su uno dei lucernai dell’immobile oggetto dell’appalto, lucernai sui quali erano poste a copertura delle lastre di eternit: una di queste lastre si era rotta sotto il peso dell'operaio, cagionandone la caduta al suolo da un'altezza di otto metri e, quindi, la morte.
Era stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito l’amministratore unico della impresa subappaltatrice dei lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di eternit poste a copertura dei lucernai, incaricata altresì dell'effettuazione delle operazioni di pulizia delle parti di amianto presenti sui listelli di legno posizionati sul tetto. In particolare, il reato gli era stato addebitato per avere omesso, nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di dettagliare la descrizione di tutte le misure di protezione da adottare per prevenire i rischi di cadute dall'alto per i lavori da eseguire in cantiere; era infatti risultato che il parapetto che cingeva il capannone ove si era verificato l'incidente era di altezza inferiore a quella prevista ed inoltre mancavano i montanti ove agganciare le cinture di sicurezza.
Secondo la Corte di merito la responsabilità dell'imputato andava riconosciuta perché alla ditta che amministrava spettava la predisposizione dei presidi di sicurezza per tutti i lavoratori impegnati nel sito, mentre non assumeva rilievo esimente l'avvenuto subappalto del lavoro di pulitura a un'altra ditta (quella da cui dipendeva la vittima).
Nel ricorrere in Cassazione l’imputato sosteneva invece che gli obblighi in tema di sicurezza gravanti sui medesimo, quale subappaltatore, riguardassero esclusivamente la sua impresa e i dipendenti della stessa, non anche, quindi, i lavoratori di altre ditte, in quanto non vi era, nel cantiere, la contemporanea presenza di più ditte, ma queste si succedevano nel tempo; sosteneva, in particolare, che le lavorazioni affidate in subappalto alla ditta per la quale lavorava l’operaio deceduto erano state assunte da quest'ultima ditta in piena autonomia.
La Corte, nel disattendere le argomentazioni del ricorrente, ha articolato il ragionamento muovendo dalla considerazione per cui la prestazione oggetto del “sub-subappalto”, e cioè la pulitura dei residui di eternit dai listelli in legno, costituiva la necessaria prosecuzione e il completamento dell'attività di rimozione dei pannelli dì eternit di cui la ditta del ricorrente era affidataria, tanto che doveva svolgersi in quota, ossia sul tetto del capannone, al pari dei lavori direttamente eseguiti dalla ditta del ricorrente.
Ha osservato ancora che per stabilire il riparto delle responsabilità nell'ambito di lavori assunti da più imprese all'interno di uno stesso cantiere, qualora fra esse intercorra un rapporto di subappalto, non é necessario avere riguardo al fatto che dette imprese operino contemporaneamente, ovvero in successione fra loro. Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistìche gravano su tutti coloro che eseguono i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro nei quali opera, sebbene l'organizzazione del cantiere in generale sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (conforme, sul punto, Cass., III, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni).
Nel delineare, più in generale, il perimetro degli obblighi del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice, la sentenza in commento ha evidenziato poi che nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o (come nel procedimento in questione) subappaltatrice, il soggette appaltante o subappaltante é esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica solo con riguardo alle precauzioni che afferiscono esclusivamente all’attività della ditta incaricata e richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.
Al contrario, qualora i lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altra impresa, che operi – con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotata di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa – mentre é ancora in funzione ilcantiere per la realizzazione dell'intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest'ultimo, che é responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza.
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha dunque osservato che l’imputato, quale datore di lavoro dell’impresa cui era stato affidato in subappalto il compito di eseguire i lavori di rimozione dei pannelli di eternit sul tetto dell'immobile, aveva assunto una posizione di garanzia per i rischi connessi all'esecuzione dei suddetti lavori in quota; e ciò valeva anche per la parte relativa alla pulitura dei listelli in legno dai residui di amianto, che egli aveva affidato in “sub-subappalto” alla ditta dell’operaio infortunatosi.
Si era, del resto, accertato che il ricorrente aveva ben chiaro quale fosse il rischio connesso ai suddetti lavori di pulitura dei listelli, tant'é che, sia pure in modo inidoneo, si era attivato per segnalare al lavoratore poi deceduto, con un'apposita piantina, i punti del tetto ove vi erano buche. Nondimeno, egli aveva omesso di mettere la ditta “sub-subappaltatrice” (quella cioè per la quale lavorava la vittima) nelle condizioni di operare in sicurezza sullo stesso tetto ove era intervenuta la ditta subappaltatrice; non aveva infatti provveduto a mettere a disposizione i necessari strumenti di protezione e a dare informazioni complete circa i rischi e come affrontarli.
Il principio cui mette conto attenenersi è dunque quello per cui – così come accade nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore – qualora il subappaltatore a sua volta subappalti parte delle lavorazioni che è tenuto ad eseguire, ha l’obbligo di garantire che le stesse si svolgano in condizioni di sicurezza, a meno che le lavorazioni affidatre e terzi non si svolgano in condizioni di assoluta autonomia e presuppongano il possesso di competenze e cautele esclusive in capo alla ditta che le esegue.
Non era però certamente questo il caso del subappalto esaminato dalla sentenza in commento, stante la stretta interdipendenza tra i lavori di rimozione dei pannelli di eternit, oggetto del subappalto, e l'attività di pulitura dei listelli in legno, “sub-subappaltata” alla ditta da cui dipendeva la vittima.