Nomina del medico competente e formazione vanno provati documentalmente

Cassazione, sez. III pen., 21 gennaio 2019 (ud. 21.11.18) n. 2580

(rif. norm.: artt. 18-37 d.lgs. n.81/08)

Tanto la mancata nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008) quanto il mancato assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione (art. 37 co.2, d.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) sono violazioni la cui prova può essere tratta dalla mancata esibizione della documentazione pertinente, trattandosi di obblighi  che necessitano per legge di essere documentati. Nel caso di specie  nemmeno dopo la notifica del c.d. foglio di prescrizione, con cui era stata attivata la procedura prevista dal d. lgs. n. 758 del 1994, era stata fornita alcuna documentazione al riguardo.

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