Non è punibile per la mancata redazione del psc chi sia stato nominato successivamente alla data dell’accertamento

Cassazione, sez. III pen., 13 dicembre 2018 (ud. 14.11.18) n. 56119

(rif. norm.: artt. 91-158 d.lgs. n.81/2008)

Qualora la contestazione mossa all’imputato consista nella mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento,  in qualità di coordinatore della sicurezza nel corso dei lavori svoltisi all’interno di un cantiere edile,non può essere ritenuto responsabile colui che sia stato nominato coordinatore in data di poco successiva a quella dell’accertamento. Contestazione diversa è invece quella relativa alle irregolarità riscontrate per la mancata individuazione, analisi e valutazione dei rischi nel PSC poi redatto da tale soggetto. Costui può dunque regolarizzare tali violazioni, ma la contravvenzione  in proposito configurabile non è assimilabile a quella relativa alla mancata redazione di tale piano, che postula la preventiva designazione come coordinatore.

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