Obblighi di sicurezza anche a beneficio dei fornitori che entrino in cantiere

Cassazione, sez. IV pen., 16 dicembre 2020 n. 35964 (ud. 3.12.2020)

(rif.norm: art. 2 d.lgs. n.81/08)

Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro al fine di garantire condizioni di sicurezza nella predisposizione degli strumenti di lavoro e nella custodia e manutenzione di mezzi meccanici vanno assolti non solo a beneficio dei dipendenti, ma anche nella prospettiva di tutela di soggetti estranei alla lavorazione ma abituali fornitori di beni e servizi che possano  avere agevole accesso all’area di lavoro, seppur estranei all’organizzazione dei lavori. Nella specie si contestava di avere posto in esercizio un mezzo meccanico (carrello elevatore) alla cui guida si era posto un operaio che si era recato presso il cantiere ove operava la ditta titolare del mezzo meccanico per trasportare del materiale e si era servito di detto carrello per scaricalo dal camion; durante le operazioni di movimentazione del carrello  si era verificato lo sbilanciamento e il ribaltamento del muletto, dal quale il lavoratore veniva schiacciato anche in ragione dell’assenza di strumenti di trattenuta atti ad evitare i rischi di caduta dall’abitacolo. Era altresì contestato di avere omesso di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative tali da garantire la stabilità del mezzo durante le operazioni di lavoro, tenendo conto della natura del suolo scosceso e di impartire opportune disposizioni volte ad impedire che il personale estraneo all’azienda potesse servirsi dei mezzi meccanici senza le opportune autorizzazioni e in mancanza di informazioni sulle modalità di utilizzo e sui rischi connessi al loro impiego.

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