Obbligo di formare i dipendenti di cooperative per il trasporto di disabili
Cassazione, sez. IV pen., 16 dicembre 2020 n. 35942 (ud. 15.10.2020)
(rif.norm.: art. 37 d.lgs. n. 81/08)
L’obbligo di fornire adeguata formazione ai dipendenti assume maggior cogenza con riguardo all’attività di cooperative che effettuano il servizio di trasporto di lavoratori disabili, sia in ragione della delicatezza del servizio appaltato (i soggetti invalidi abbisognano di particolare attenzione e controllo), che avuto riguardo alla natura della compagine lavorativa della cooperativa, composta da personale variabile, rispetto al quale è necessaria una continua attività di formazione dei nuovi addetti e di verifica delle loro competenze e del loro operato. Nel caso di specie un ragazzo disabile trasportato era caduto dal pulmino in quanto non era stato assicurato con la cintura di sicurezza. E’ stata affermata la responsabilità del legale rappresentante della cooperativa, per difetto di formazione del personale. L’autista, alla guida del mezzo il giorno dell’infortunio, era stato inserito nella cooperativa in un periodo successivo a quello in cui si era provveduto alla formazione iniziale; inoltre, il soggetto incaricato quel giorno dell’assistenza degli ospiti a bordo era stato precedentemente impiegato con la diversa mansione di autista. Pertanto, anche a voler considerare come effettuata una formazione iniziale al momento della consegna del mezzo (2008), ciò non esonerava il datore di lavoro dall’obbligo di garantire, in caso di nuove assunzioni o di mutamento delle mansioni, un efficace controllo delle modalità e circostanze dello svolgimento del servizio.
Il testo integrale della sentenza è consultabile cliccando sul seguente link.