Obbligo di predisporre adeguata tutela non solo per i dipendenti ma anche per i terzi
Cassazione, sez. IV pen., 08.06.2021, n. 22256 (ud. 29.04.2021)
(rif.norm: artt.18-260 d.lgs n.81/2008)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale, stante il principio secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il datore di lavoro, nel predisporre misure di prevenzione relative al rischio specifico di investimento di terzi da parte dei lavoratori dipendenti conducenti dei muletti, doveva realizzare anche le cautele finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente o negligente di tali conducenti. Lo ha ritenuto perciò responsabile, in cooperazione colposa con il proprio dipendente, dell’infortunio occorso all’autista dipendente della società cui era stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti, il quale, sceso dal mezzo, mentre stava rimuovendo il telo del cassone al fine di consentire lo scarico del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, veniva urtato dal muletto condotto dal lavoratore dipendente della società committente.
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